Revocazione esclusa per omessa pronuncia su argomentazioni della parte (Cons. Stato n. 2381 del 20.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Non integra l’errore revocatorio di fatto previsto dall’art. 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. la circostanza che il giudice, nell’esaminare la domanda, non si sia espressamente pronunciato su tutte le argomentazioni addotte dalla parte a sostegno delle proprie censure. Il vizio revocatorio non può riguardare il contenuto concettuale delle tesi difensive, perché le argomentazioni giuridiche non costituiscono “fatti” ai sensi della norma richiamata e la loro mancata considerazione si configura come errore di giudizio, non come errore percettivo. Perché la revocazione sia ammissibile occorre inoltre che l’errore di fatto sia stato determinante secondo un nesso di causalità logico-giuridica, nel senso che la diversa soluzione della lite debba imporsi come inevitabile sul piano della logica e del diritto. La falsa percezione deve cadere su un punto decisivo e non espressamente controverso, senza coinvolgere l’attività valutativa del giudice su situazioni processuali esattamente percepite.

Il Fatto

La società ricorrente aveva chiesto la revocazione della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 10486/2024, che aveva respinto il suo appello avverso la pronuncia del T.a.r. per l’Emilia Romagna. Il giudizio di merito riguardava la domanda di ripetizione dei contributi di costruzione e delle monetizzazioni versati a seguito del rilascio di un permesso di costruire rimasto non attuato, per un importo complessivo superiore a un milione di euro.

La ricorrente ha dedotto un errore revocatorio ai sensi dell’art. 395, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. e dell’art. 106 cod. proc. amm., sostenendo che il giudice d’appello non avrebbe esaminato la specifica domanda di restituzione del costo di costruzione, prestazione patrimoniale imposta di natura autonoma rispetto agli oneri di urbanizzazione. Ha quindi chiesto la condanna del Comune al rimborso della somma corrisposta a tale titolo, oltre interessi legali. L’amministrazione ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità o il rigetto del ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama anzitutto i principi consolidati in materia. Osserva che non costituisce motivo di revocazione la mancata pronuncia espressa su tutte le argomentazioni proposte dalla parte (Cons. Stato, Ad. plen., n. 21 del 2016). Né può giustificare la revocazione una contestazione sull’attività valutativa del giudice, che riguarderebbe un profilo diverso dall’erronea percezione del contenuto dell’atto processuale (Cons. Stato, Sez. IV, n. 3852 del 2015; Cass. n. 6198 del 2005). Le argomentazioni giuridiche non sono “fatti” ai sensi dell’art. 395, n. 4, cod. proc. civ..

Sul piano causale, la Corte ribadisce che l’errore di fatto deve essere stato motivo essenziale e determinante della decisione impugnata, secondo un nesso logico-giuridico e non storico (Cons. Stato, Sez. VI, n. 826 del 2015). La falsa percezione deve investire un punto decisivo, anche se non espressamente controverso, senza coinvolgere la valutazione di situazioni processuali esattamente percepite (Cons. Stato, Ad. plen., n. 5 del 2014).

Applicando tali criteri, il motivo non individua alcun errore revocatorio. La sentenza revocanda, al §17, aveva espressamente considerato i pagamenti per monetizzazione, oneri di urbanizzazione secondaria e costo di costruzione, ritenendoli tutti legati alle previsioni attuative del piano e sorretti da giustificazione causale anche dopo la decadenza del permesso. Al §18 la motivazione richiamava la giurisprudenza della Sezione sulla convenzione urbanistica (Cons. Stato, Sez. IV, n. 9014 del 2024; n. 6944 e n. 7435 del 2023). Al §21 era esclusa la sussistenza dei presupposti per l’azione di ripetizione di indebito ex art. 2033 cod. civ. e per l’arricchimento senza causa.

Da una valutazione complessiva della motivazione emerge dunque che la lamentata omessa pronuncia non sussiste. Il vizio dedotto, per come prospettato, potrebbe al più integrare un errore di diritto, che non rientra tra i vizi revocatori dell’art. 395, n. 4, cod. proc. civ.. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alla refusione delle spese di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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