Ristrutturazione edilizia del rudere e accertamento della preesistente consistenza (Cons. Stato n. 2425 del 23.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In zona sottoposta a vincolo paesaggistico, il ripristino di un edificio crollato o demolito integra ristrutturazione edilizia ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. d), quarto paragrafo, del d.P.R. n. 380/2001 quando sia possibile accertare la preesistente consistenza dell’immobile. Tale accertamento può fondarsi su indagini tecniche, documentazione catastale storica e valutazioni di tipo presuntivo, non essendo richiesta la materiale persistenza del manufatto. La qualificazione dell’intervento non esaurisce tuttavia la valutazione dell’amministrazione: l’ente Parco conserva il potere di verificare l’compatibilità paesaggistica dell’opera rispetto all’assetto ambientale consolidato. Il diniego che neghi in radice la configurabilità di un edificio preesistente, in contrasto con le risultanze istruttorie, è pertanto illegittimo.

Il Fatto

I proprietari di un’area inclusa nel perimetro del Parco dei Colli di Bergamo, in zona a destinazione agricolo-forestale e sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi dell’art. 142, comma 1, lett. f), del d.lgs. n. 42/2004, chiedevano al Comune un parere sulla classificazione edilizia di un fabbricato di antica formazione, una casa colonica documentata dal catasto napoleonico e oggi ridotta a pochi resti. Il Comune rilasciava parere di conformità edilizia dell’intervento di ricostruzione rispetto al PGT, riconoscendo la riconoscibilità del rudere quanto meno nel perimetro murario.

Trasmessa la richiesta all’Ente Parco per il decreto di conformità al Piano Territoriale di Coordinamento e la conseguente autorizzazione paesaggistica ex art. 146 del d.lgs. n. 42/2004, l’ente esprimeva diniego, qualificando l’opera come nuova costruzione non assentibile e valorizzando la rinaturalizzazione dell’area. Il TAR Lombardia, sezione staccata di Brescia, respingeva il ricorso, ritenendo impossibile desumere dal rudere la sagoma e la consistenza volumetrica del preesistente. I proprietari propongono appello, deducendo l’errata qualificazione dell’intervento, il travisamento del quadro normativo e il difetto di istruttoria.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina congiuntamente i motivi per la loro stretta correlazione e li ritiene fondati. Il punto di partenza è la nozione di ristrutturazione edilizia recepita dall’art. 3, comma 1, lett. d), quarto paragrafo, del d.P.R. n. 380/2001, che ricomprende gli interventi volti al ripristino di edifici crollati o demoliti, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza.

La Corte ritiene che l’accertamento richiesto dalla norma non presupponga la materiale persistenza del manufatto, ma possa essere svolto con gli strumenti dell’indagine tecnica. La verificazione disposta in appello ha consentito di ricostruire su base scientifica la consistenza planivolumetrica minima dell’originaria casa colonica, individuata in una superficie compresa tra 114 e 118 mq, e le relative verosimili caratteristiche costruttive.

Tali risultanze smentiscono la tesi dell’Ente Parco, che aveva descritto il sito come caratterizzato da ruderi sparsi del tutto illeggibili e aveva negato in radice la riconoscibilità dell’edificio. La qualificazione come ristrutturazione edilizia trova ulteriore conferma nel parere reso dal Comune di Ponteranica, che aveva già ammesso la riconoscibilità del perimetro murario e la consistenza planimetrica.

Il Collegio non trascura il rilievo emergente dalla stessa verificazione: l’eventuale ricostruzione imporrebbe interventi di rilevante impatto sull’assetto attuale del lotto, dalla rimozione di numerosi muretti di contenimento all’abbattimento di alberi. Su questo versante la Corte non sostituisce la propria valutazione a quella dell’amministrazione competente, ma precisa che restano fatti salvi ulteriori provvedimenti dell’Ente Parco sui profili di incompatibilità paesaggistica dell’opera.

L’appello è pertanto accolto e la sentenza di primo grado riformata. Il Collegio compensa tra le parti le spese del doppio grado, in considerazione della particolarità della controversia, e pone le spese della verificazione a carico di entrambe le parti in parti uguali, liquidando il compenso al verificatore come da dispositivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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