Revisione prezzi nella proroga contrattuale e clausola inserita ex lege (Cons. Stato n. 2429 del 23.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La clausola di revisione periodica dei prezzi prevista dall’art. 6, comma 4, legge n. 537/1993 si applica, con efficacia imperativa, anche al periodo in cui il contratto pubblico ad esecuzione continuativa prosegue per effetto di mera proroga. Il rinvio alle condizioni del contratto originario contenuto nel provvedimento di proroga comprende la clausola revisionale inserita ex lege, non essendo ragionevole che essa operi fino alla scadenza del contratto e non durante la proroga, quando i costi dell’operatore possono ulteriormente aumentare. La revisione resta invece esclusa quando il rapporto prosegue mediante rinnovo o prosecuzione di fatto, ovvero quando una norma speciale regionale disciplini autonomamente l’adeguamento tariffario. La doglianza che non investa una delle rationes decidendi della sentenza di primo grado è inammissibile per difetto di impugnazione.

Il Fatto

Una società cooperativa sociale, affidataria di servizi di assistenza e recupero di utenti disabili psichici presso comunità psichiatriche, aveva chiesto all’Azienda Sanitaria Locale il riconoscimento di un compenso revisionale. Il contratto triennale, stipulato nel 2002 a seguito di gara, era scaduto il 30 settembre 2005; il servizio era poi proseguito per anni.

La ASL aveva respinto la richiesta con una nota del dicembre 2021. La società ha impugnato davanti al TAR Puglia, che con sentenza n. 1062/2023 ha accolto solo in parte il ricorso: ha escluso la revisione per il periodo successivo alla scadenza del contratto originario e ha riconosciuto il diritto solo per l’arco temporale compreso tra il 22 settembre 2004 e il 30 settembre 2005, previa istruttoria dell’Azienda. La cooperativa ha proposto appello, contestando il diniego per il periodo di proroga compreso tra il 1° ottobre 2005 e il 1° marzo 2017.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato esamina anzitutto l’eccezione di inammissibilità sollevata dall’Azienda. Il TAR aveva fondato il rigetto anche sulla preminenza della norma speciale regionale di cui all’art. 9 del regolamento regionale n. 11 del 2008, che disciplina l’adeguamento delle tariffe alle strutture riabilitative psichiatriche. Poiché l’appello non prende posizione su tale autonoma ratio decidendi, le doglianze sono inammissibili per il periodo successivo al 29 luglio 2008, data di entrata in vigore del regolamento.

Quanto al periodo precedente, la Corte richiama l’orientamento secondo cui la revisione periodica presuppone una mera proroga e non un rinnovo del rapporto: la prima si sostanzia nel solo differimento del termine finale, restando per il resto regolato l’accordo originario; il secondo deriva da una nuova negoziazione, anche a contenuto identico, che non contempli alcuna proposta di modifica del corrispettivo (Cons. Stato, Sez. II, n. 3177 del 2021; Cons. Stato, Sez. V, n. 23 del 2025).

Nel caso concreto, la delibera del dicembre 2005 dispone la proroga della convenzione scaduta “alle stesse condizioni, patti e prezzi della precedente aggiudicazione”. Per il Collegio si tratta di proroga e non di rinnovo, ancorché disposta con effetto retroattivo alcuni mesi dopo la cessazione dell’efficacia del contratto. Il rinvio alle condizioni originarie va inteso come comprensivo della clausola revisionale inserita ex lege.

Ne deriva la parziale riforma della sentenza: la ASL dovrà procedere all’istruttoria per accertare gli aumenti di costi dal 22 settembre 2004 fino al 29 luglio 2008, detraendo quanto eventualmente già riconosciuto in via di fatto.

È invece respinta la richiesta di interessi moratori ex d.lgs. n. 231 del 2002. La pronuncia si limita a condannare l’Azienda a un facere, senza liquidare alcuna somma; per la decorrenza degli interessi occorre la determinazione amministrativa sulla spettanza del compenso revisionale (Cons. Stato, Sez. III, n. 3684 del 2014). Le spese sono compensate per l’accoglimento solo parziale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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