Tatuaggio visibile con l’uniforme e idoneità al concorso militare (Cons. Stato n. 2446 del 24.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La presenza di un tatuaggio collocato in una zona del corpo che lo rende visibile con un qualsiasi capo dell’uniforme in uso integra causa di inidoneità al concorso militare, espressamente prevista dal bando. Ai fini della valutazione di idoneità non rileva la localizzazione linguistica del segno sul “braccio” anziché sull'”avambraccio”, posto che l’uno comprende l’altro e ciò che è dirimente resta l’effettiva e inequivoca collocazione del tatuaggio. Non è sufficiente che al momento della visita il tatuaggio sia in stato di rimozione: occorre che ne sia stata totalmente eliminata la visibilità, per consistenza, dimensione e nitidezza, ovvero che il processo sia giunto a uno stadio tale da ridurlo a mero esito cicatriziale. Il richiamo al principio di proporzionalità è inconferente rispetto all’esclusione da un concorso, che è misura necessitata in caso di accertata carenza dei requisiti resi noti in via preventiva.
Il Fatto
Il ricorrente partecipava al concorso per titoli ed esami per il reclutamento di allievi carabinieri in ferma quadriennale. La Commissione lo dichiarava non idoneo in data 27 novembre 2025, rilevando la presenza di un tatuaggio sul braccio sinistro visibile con l’uniforme, in applicazione dell’art. 11 del bando di concorso.
Il TAR Lazio, Sezione Prima, respingeva il ricorso. Secondo il primo giudice i requisiti psico-fisici vanno accertati al momento della visita, senza rilievo per gli interventi di rimozione successivi, e il tatuaggio era visibile con la t-shirt dell’uniforme ginnica, da considerarsi a tutti gli effetti uniforme in uso. L’interessato ha proposto appello, chiedendo anche la misura cautelare.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene l’appello infondato. Muovendo dal consolidato indirizzo giurisprudenziale in materia (Cons. Stato, sez. IV, 31 luglio 2023, n. 7405 e 5 giugno 2023, n. 5464; sez. III, 16 giugno 2023, n. 5964; sez. II, 31 maggio 2023, n. 5345), afferma che la visibilità del tatuaggio con un qualsiasi capo dell’uniforme è sufficiente fattore inidoneativo, come tale espressamente indicato nel bando.
Nel caso concreto la visibilità è comprovata dalle foto in atti, che rendono condivisibile la valutazione della Commissione. Il Collegio reputa pretestuoso il tentativo di valorizzare la presunta imprecisione linguistica tra “braccio” e “avambraccio”. Anche a non voler considerare che l’uno comprende l’altro quale sua parte, ciò che è dirimente resta la localizzazione effettiva e inequivoca del segno.
Quanto alla rimozione, il Consiglio di Stato ribadisce che non basta che il tatuaggio sia in stato di rimozione al momento della visita. È necessario che ne sia stata in toto eliminata la visibilità, rilevando il risultato risolutivo dell’operazione o uno stadio di avanzamento tale da trasformarlo in mero esito cicatriziale (Cons. Stato, sez. II, 17 gennaio 2023; 23 gennaio 2023, n. 745; 13 aprile 2023, n. 3741; 20 giugno 2023, n. 6060; 3 novembre 2022, n. 9583). Tali caratteri non ricorrono nella specie.
Ne deriva l’inconferenza del richiamo al principio di proporzionalità, eterogeneo rispetto alla misura dell’esclusione da un concorso, necessitata in caso di accertata carenza dei requisiti preventivamente resi noti. L’appello è dunque respinto, con condanna dell’appellante alle spese del grado.
Nota della Redazione
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