Risarcimento per affidamento incolpevole escluso se la delibera AGCOM è legittima (Cons. Stato n. 2452 del 24.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda di risarcimento del danno da lesione dell’affidamento incolpevole esige, quale presupposto indefettibile, l’accertamento giudiziale dell’illegittimità del provvedimento amministrativo, ovvero la sua rimozione in via di autotutela. Ove la legittimità dell’atto — nella specie la delibera AGCOM sui criteri di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale — sia stata affermata dal giudice amministrativo, difetta la legittimazione ad agire e la domanda è inammissibile. Il giudice d’appello può respingere il gravame con motivazione diversa, purché corretta in diritto, riqualificando il rigetto nel merito in inammissibilità dell’azione. Il termine decadenziale dell’art. 30, comma 3, cod. proc. amm. non si applica ai fatti illeciti anteriori all’entrata in vigore del codice.
Il Fatto
La società appellante, avente causa di un operatore di rete televisiva, agisce per il risarcimento dei danni derivanti dall’esclusione della dante causa dalle procedure di assegnazione delle frequenze in tecnica digitale nella fase dello switch-off. La vicenda origina dall’acquisto, nel 2009, di un impianto analogico e dagli investimenti compiuti confidando sul criterio c.d. dell’uno a uno.
Il primo giudice respinge la domanda per insussistenza dei presupposti dell’affidamento. La società propone appello, dolendosi dell’interpretazione delle pregresse pronunce e chiedendo in via istruttoria consulenza tecnica. Le amministrazioni resistono, eccependo la tardività della domanda risarcitoria.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione di decadenza. L’art. 30, comma 3, cod. proc. amm. non è applicabile ai fatti illeciti anteriori all’entrata in vigore del codice: l’Adunanza plenaria n. 6 del 2015 ha valorizzato la natura non schiettamente processuale della decadenza e la regola transitoria dell’art. 2 dell’Allegato 3. L’eccezione è pertanto respinta.
Nel merito, la Corte richiama la Adunanza plenaria n. 5 del 2018 e la Adunanza plenaria n. 20 del 2021: l’affidamento non è situazione autonoma, ma principio regolatore del rapporto, e diviene tutelabile in via risarcitoria se l’amministrazione ha suscitato una ragionevole aspettativa poi delusa. Resta fermo che il requisito dell’ingiustizia del danno implica l’accertato esercizio illegittimo del potere e la lesione di un bene della vita.
La Corte verifica allora se la delibera n. 475/10/CONS — che ha fissato al 19 dicembre 2008 il termine per il possesso del requisito soggettivo — sia stata ritenuta illegittima. Il dato è negativo: il TAR Lazio con la sentenza n. 8612/2011 e il Consiglio di Stato con la sentenza n. 3104/2012 hanno confermato la legittimità della delibera; il TAR Lazio con la sentenza n. 9308/2014 ha ribadito la correttezza della disciplina e della conseguente esclusione.
Difetta dunque il presupposto della domanda: la condotta amministrativa è stata riconosciuta corretta in tre giudizi. La Corte, richiamando l’Adunanza plenaria n. 22 del 2021 sull’autonomia tra legittimazione e interesse al ricorso, dichiara la domanda inammissibile per difetto di legittimazione, riformulando la motivazione della sentenza impugnata. L’appello è respinto, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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