Sanatoria paesaggistica esclusa per opere che creano volume e superficie utile (TAR Sicilia n. 2478 del 29.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
A fronte di opere che costituiscono aumento di superficie e di volume, il diniego dell’autorizzazione paesaggistica postuma è, per la Soprintendenza, provvedimento a contenuto normativamente vincolato. Le disposizioni di carattere eccettuale di cui all’art. 167, comma 4, d. lgs. n. 42/2004 sono di stretta interpretazione, dovendosi privilegiare la lettura più conforme al criterio di inestensibilità delle ipotesi di autorizzazione postuma. Ai fini della tutela del paesaggio rileva la creazione di qualsiasi volume e la superficie utile va intesa in senso ampio e finalistico, non limitata agli spazi chiusi. La qualificazione dell’opera come precaria segue un criterio funzionale e non strutturale.

Il Fatto

Il ricorrente, proprietario di un fabbricato a destinazione abitativa nell’isola di Filicudi, ha impugnato l’ordinanza di demolizione n. 75 del 5 settembre 2023 con cui il Comune di Lipari gli ha ingiunto di demolire un manufatto costituito da pareti e copertura, destinato a deposito di attrezzi marini, e una cabina un tempo adibita a biglietteria, con rimessa in pristino dei luoghi. Ha impugnato altresì la nota della Soprintendenza prot. 5308 del 2008 e la nota dell’Ufficio Urbanistica prot. 70153 del 2023, entrambe richiamate nell’ordinanza.

Il ricorrente ha dedotto di aver presentato nel 2006 istanza di sanatoria ex art. 13 l. n. 47/1985 e che il Comune, in sede di accertamento tecnico, aveva qualificato l’opera come precaria. Ha proposto motivi aggiunti avverso il parere negativo della Soprintendenza, lamentando la mancata comunicazione dei motivi ostativi e la tardività del parere. Il Comune non si è costituito; la Regione e la Soprintendenza hanno resistito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio, superati i dubbi in rito relativi alla mancata prova del perfezionamento della notifica della nota della Soprintendenza, ha esaminato con priorità il secondo motivo dei motivi aggiunti, ritenendolo infondato. Ha applicato il principio per cui, a fronte di opere che costituiscono aumento di superficie e di volume, il diniego di autorizzazione paesaggistica postuma è provvedimento a contenuto vincolato, richiamando C.G.A. n. 64 del 2025 sul criterio di inestensibilità delle ipotesi di autorizzazione postuma.

La determinazione della Soprintendenza è apparsa coerente con le disposizioni vigenti al momento dell’istanza: le opere consistono in un esteso ambiente ad uso deposito delimitato da pareti e copertura, oltre a una piccola struttura in legno, e costituiscono nuova superficie utile e volumetria. In materia paesaggistica rileva la creazione di ogni tipo di volume, essendo irrilevante la distinzione tra volumi e volumi tecnici (Cons. Stato n. 9950 del 2022; Cons. Stato n. 1213 del 2022). La superficie utile va intesa in senso ampio e finalistico, considerando l’impatto sull’assetto del territorio (TAR Campania n. 358 del 2019).

Il Collegio ha respinto l’argomento della pretesa precarietà dell’opera. La presentazione dell’istanza ex art. 13 l. n. 47/1985 costituisce ammissione del carattere abusivo e della necessità del permesso di costruire. La norma regionale invocata dal ricorrente non interferisce con i vincoli paesaggistici, prevedendo espressamente la necessità del nulla osta della Soprintendenza. La qualificazione di precarietà segue un criterio funzionale: un’opera destinata a esigenze non temporanee non beneficia del regime delle opere precarie anche se realizzata con materiali amovibili (C.G.A.R.S. n. 239 del 2025).

Quanto alla lamentata violazione dell’art. 10-bis l. n. 241/1990, il Collegio ha escluso l’automatica illegittimità del provvedimento, coordinandone la previsione con il principio di dequotazione dei vizi formali dell’art. 21-octies, comma 2, della medesima legge. Nei casi di diniego vincolato per incrementi di superficie o cubatura, l’omessa comunicazione del preavviso di rigetto non vizia il provvedimento (Cons. Stato n. 6300 del 2020). Il ricorrente non ha allegato quali osservazioni avrebbe concretamente formulato.

Passando all’ordine demolitorio, il Collegio ha ribadito che l’ingiunzione a demolire non postula la preventiva comunicazione di avvio del procedimento, trattandosi di atto obbligatorio e a contenuto vincolato. Il parere tardivo della Soprintendenza determina la sola perdita del carattere vincolante, senza illegittimità (Cons. Stato n. 3656 del 2017). Essendo l’ordinanza atto plurimotivato, la legittimità di una sola autonoma ragione giustificatrice sostiene il rigetto. Il decorso del tempo dall’abuso non ne sana la legittimità (Cons. Stato n. 1223 del 2020). Ricorso introduttivo e motivi aggiunti sono stati rigettati, con spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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