Condono edilizio, silenzio assenso solo con domanda completa e parere sul vincolo (Cons. Stato n. 2258 del 17.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il silenzio assenso sulla domanda di condono edilizio si perfeziona solo in presenza di una domanda completa della documentazione prescritta dalla normativa vigente al momento della presentazione, del pagamento integrale di tutte le somme dovute a conguaglio e, per le opere abusive realizzate in area sottoposta a vincolo, del parere favorevole dell’autorità preposta alla tutela del vincolo. Il mero decorso del termine di ventiquattro mesi previsto dall’art. 35, comma 12, legge n. 47/1985 non è sufficiente a integrare la fattispecie autorizzativa tacita quando difettino tali presupposti. L’onere di provare l’esecuzione delle opere anteriormente al 1° settembre 1967 incombe sull’interessato e non è assolto da una mera dichiarazione di parte allegata all’istanza. Il contributo concessorio dovuto per la sanatoria si determina secondo le tariffe vigenti al momento del rilascio del titolo, e non a quello della presentazione della domanda, poiché solo con il provvedimento di sanatoria il manufatto diviene legittimo e concorre al carico urbanistico.

Il Fatto

Una società immobiliare, proprietaria di un fabbricato in Milano oggetto di una ristrutturazione ultimata negli anni Quaranta, presentava nel 1986 tre istanze di condono edilizio ai sensi della legge n. 47/1985, per opere eseguite anteriormente al 1° settembre 1967, allegando la documentazione ritenuta necessaria, tra cui l’attestazione dell’oblazione, la planimetria e una dichiarazione sulla data di ultimazione dei lavori.

L’amministrazione comunale restava inerte per anni. Solo nel gennaio 2017, a seguito di un sollecito della società, richiedeva la documentazione integrativa, che veniva depositata nel giugno 2017. Con successiva nota il Comune comunicava l’emissione del permesso di costruire in sanatoria, subordinandone il ritiro al versamento di oltre cinquantamila euro a titolo di contributo concessorio, senza indicare i valori tabellari utilizzati. La società pagava con riserva di ripetizione e impugnava gli atti. Il TAR Lombardia rigettava il ricorso; proposto appello, la società riproponeva le censure sulla formazione del silenzio assenso, sull’epoca di realizzazione delle opere e sulla prescrizione del credito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto la questione del silenzio assenso. Richiamando un orientamento consolidato, tra cui Cons. Stato, Sez. VI, n. 2517 del 2018 e Sez. IV, n. 4703 del 2017, i giudici ribadiscono che la formazione tacita del titolo presuppone la completezza della domanda e la conformità dell’opera ai requisiti di legge. Il mero decorso del tempo costituisce solo uno degli elementi della fattispecie autorizzativa.

Nel caso concreto, la documentazione allegata all’istanza del 1986 non era esaustiva. Il Comune ha correttamente richiesto, sebbene tardivamente, la perizia giurata e la certificazione di idoneità statica per l’abuso superiore a 450 metri cubi, le planimetrie e il titolo edilizio delle unità del terzo piano, tutti documenti riconducibili alla sfera giuridica del richiedente. Quanto al parere della Soprintendenza, necessario perché l’immobile ricade in area vincolata, il Collegio richiama Cons. Stato, Sez. VII, n. 8648 del 2025: il silenzio assenso si perfeziona solo con il parere favorevole dell’autorità preposta alla tutela del vincolo, nonostante il decorso del termine. Ulteriore ragione ostativa è il mancato pagamento integrale degli oneri di urbanizzazione, avendo la società versato unicamente l’oblazione. L’inerzia dell’amministrazione non può quindi fondare la pretesa dell’appellante.

Quanto all’epoca di realizzazione delle opere, la Corte conferma che l’onere probatorio grava sull’interessato e che una dichiarazione di parte, peraltro non circostanziata, non è sufficiente a dimostrare l’esecuzione anteriore al 1967, con conseguente reiezione dei motivi sul punto.

Infine, sul termine prescrizionale, il Collegio ribadisce che gli oneri si calcolano con le tariffe vigenti al momento del rilascio del titolo in sanatoria, richiamando Cons. Stato, Sez. II, n. 1219 del 2020 e Sez. II, n. 1485 del 2021. Solo con il provvedimento di sanatoria il manufatto diviene legittimo e concorre alla formazione del carico urbanistico. La prescrizione decorre dunque dal rilascio del titolo e non si è maturata, avendo la società provveduto al pagamento. L’appello è respinto, con condanna dell’appellante alle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *