Silenzio assenso sull’autorizzazione per impianti di telecomunicazioni e poteri comunali (TAR Sicilia n. 2470 del 29.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Sulle istanze di autorizzazione alla realizzazione di infrastrutture di comunicazione elettronica, ai sensi dell’art. 44, comma 10, del d.lgs. n. 259/2003, il silenzio assenso si perfeziona decorsi sessanta giorni dalla presentazione del progetto senza che sia intervenuto un provvedimento di diniego o un parere negativo dell’organismo competente ai controlli, ovvero un dissenso congruamente motivato dell’amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o dei beni culturali. La mancata convocazione della conferenza di servizi non impedisce la formazione del titolo tacito, in ragione della ratio acceleratoria e semplificatoria della disciplina speciale. Formatosi il titolo per silentium, l’amministrazione locale non può sospendere i lavori in attesa di pareri o nulla osta sopravvenuti, ma può intervenire solo mediante un procedimento di ritiro in autotutela del tacito assenso, con esplicitazione della volontà di porre nel nulla il provvedimento e previa comunicazione alla parte.

Il Fatto

La società ricorrente ha presentato il 28 aprile 2023 istanza di autorizzazione alla realizzazione di un’infrastruttura di telecomunicazioni in un Comune siciliano, acquisendo il parere dell’ARPA e l’autorizzazione del Genio Civile. Il Comune ha dapprima ordinato la sospensione dei lavori assumendo l’obbligatorietà del nulla osta dell’Enac; cessati gli effetti della prima sospensione, ha reiterato l’ordine con successivi provvedimenti, da ultimo con atto dell’11 marzo 2024.

La società ha impugnato tali atti con ricorso introduttivo e, in seguito, con due ricorsi per motivi aggiunti, dolendosi della violazione della disciplina sulle comunicazioni elettroniche e dell’avvenuta formazione del titolo per silenzio assenso. L’Enac, inizialmente incerta, ha poi escluso la sussistenza di un interesse aeronautico, salvo annullare in autotutela la propria nota e autorizzare l’intervento con prescrizioni. Il Comune ha reiterato la sospensione per tutti i siti, richiamando anche la necessità del nulla osta della Soprintendenza e della verifica archeologica preventiva.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto respinto l’eccezione di inammissibilità per omessa notifica ai controinteressati, risultando il ricorso notificato sia alle associazioni che agli enti indicati. Ha poi dichiarato improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso introduttivo e i primi motivi aggiunti, essendo venuto meno l’unico presupposto delle sospensioni, ossia il preventivo parere dell’Enac, ormai rilasciato.

Nel merito del secondo ricorso per motivi aggiunti, il Tribunale ha accolto la censura di violazione dell’art. 44, comma 10, del d.lgs. n. 259/2003. Ha richiamato il consolidato orientamento, ribadito da TAR Campania, Salerno, sez. I, n. 1341 del 21 giugno 2024, secondo cui solo il diniego, il parere negativo o il dissenso congruamente motivato impediscono la formazione del silenzio assenso.

Nel caso concreto nessun atto idoneo è intervenuto entro i sessanta giorni dall’istanza: la prima ordinanza di sospensione è del 20 ottobre 2023, quando il titolo era già formato. Anche le note della Soprintendenza sono successive. La mancata convocazione della conferenza di servizi non osta, atteso il carattere acceleratorio della disciplina.

Il Collegio ha quindi escluso che l’amministrazione potesse sospendere i lavori in attesa del nulla osta paesaggistico o dell’adozione del piano di localizzazione. Un intervento successivo è ammesso solo tramite autotutela, che nel caso difettava di ogni riferimento al titolo tacito e di comunicazione alla parte.

Ad abundantiam, il Tribunale ha ritenuto inapplicabile la disciplina sulla verifica preventiva dell’interesse archeologico di cui all’art. 41, comma 4, del d.lgs. n. 36/2023 e all’art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 42/2004, dettata per i lavori pubblici e non per l’intervento in esame. Ha pertanto annullato l’atto sindacale del 22 ottobre 2024 e la nota della Soprintendenza del 2 settembre 2024, accertando la formazione del silenzio assenso, con compensazione integrale delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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