Sopravvenuta carenza di interesse e improcedibilità del ricorso (TAR Sicilia n. 2491 del 15.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta adozione, in corso di giudizio, di un nuovo provvedimento che sostituisce quello impugnato determina il venir meno dell’interesse alla decisione quando il ricorrente dichiari espressamente di non avervi più interesse. Fino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione, la parte ha piena disponibilità dell’azione e può dichiarare la perdita di ogni interesse. Ne consegue la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, con compensazione delle spese di lite ove sussistano giusti motivi. Il principio opera sul piano processuale e prescinde dalla fondatezza nel merito dei motivi originariamente proposti.

Il Fatto

La società ricorrente ha impugnato il parere negativo emesso dalla Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Enna nell’ambito della procedura di valutazione di impatto ambientale relativa a un progetto di impianto agrivoltaico. Il provvedimento ostava al progetto e ne costituiva il presupposto negativo.

Nelle more del giudizio, l’Amministrazione ha comunicato alla ricorrente un nuovo parere che ha sostituito quello impugnato. La società ha quindi dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla definizione del ricorso. Si sono costituite l’Assessorato dei beni culturali e la Soprintendenza, confermando che, a seguito delle controdeduzioni formulate dalla ricorrente, era stato emesso un nuovo provvedimento recante parere favorevole con condizioni.

La Motivazione della Corte

Il Collegio si è innanzitutto soffermato sulla disponibilità dell’azione da parte del ricorrente. Fino a quando la causa non è trattenuta per la decisione, la parte può rinunciare al ricorso oppure dichiarare di aver perduto ogni interesse alla decisione. La regola è enunciata con il richiamo di un indirizzo consolidato (Cons. Stato, Sez. IV, n. 5832 del 2007; Cons. Stato, Sez. III, n. 2695 del 2011; Cons. Stato, Sez. VI, n. 6257 del 2008).

Il Tribunale ha poi verificato il tenore della dichiarazione resa dalla ricorrente, qualificandola come chiara e univoca nel senso del venir meno dell’interesse. La sostituzione del provvedimento impugnato con un atto di segno opposto ha reso priva di utilità la pronuncia nel merito.

Su questa base il ricorso è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. La decisione non scende pertanto all’esame dei motivi di impugnazione e non investe la legittimità dell’originario parere negativo.

Quanto alle spese, il Collegio ha ritenuto sussistenti giusti motivi di compensazione tra le parti, in considerazione della sopravvenienza che ha determinato la definizione del giudizio in rito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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