Ottemperanza al giudicato sulla Carta docente e poteri del commissario ad acta (TAR Sicilia n. 2502 del 15.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo, accertato il passaggio in giudicato della sentenza e la decorrenza del termine dilatorio di giorni 120 previsto ex lege per le esecuzioni contro le amministrazioni statali, ordina all’amministrazione di adottare ogni atto necessario all’esecuzione entro un termine congruo. Per il caso di ulteriore inadempienza nomina commissario ad acta un dirigente della stessa amministrazione, con facoltà di delega, chiamato ad allocare la somma in bilancio, espletare impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento e reperire materialmente le risorse. L’esaurimento dei fondi di bilancio e la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato. Al commissario interno non spetta alcun compenso, rientrando l’attività nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
Il Fatto
Il Tribunale di Siracusa, Sezione Lavoro, con sentenza n. 238 del 4 marzo 2025, ha accertato il diritto della ricorrente a beneficiare della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015 per sei anni scolastici e ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a costituirla con accredito della somma complessiva di € 2.500,00.
La sentenza è stata notificata presso la sede dell’ente il 30 luglio 2025 ed è passata in giudicato, come attestato dal Direttore Amministrativo del Tribunale di Siracusa il 14 gennaio 2026. Non essendo intervenuta l’esecuzione, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza, notificato il 22 gennaio 2026 e depositato il giorno successivo. L’amministrazione non si è costituita.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha verificato in via preliminare i presupposti del giudizio di ottemperanza: la notifica della sentenza presso la sede dell’ente, il passaggio in giudicato attestato dal cancelliere e la decorrenza del termine dilatorio di giorni 120 previsto dalla legge per le esecuzioni contro le amministrazioni statali e gli enti pubblici non economici.
Accertati tali presupposti, il ricorso è stato dichiarato fondato. Il Tribunale ha quindi dichiarato l’obbligo del Ministero di adottare ogni atto necessario alla corresponsione delle somme dovute, entro il termine di giorni 90 dalla comunicazione o notificazione della pronuncia. L’ordine esclude le spese di lite liquidate nella sentenza ottemperanda, in quanto distratte in favore del difensore, che non è parte del giudizio.
Per il caso di ulteriore inadempienza è stato nominato commissario ad acta il direttore generale della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici del Ministero, con facoltà di delega a un funzionario del medesimo ufficio in possesso della necessaria professionalità. L’insediamento è subordinato a una formale richiesta della parte ricorrente, attestante la scadenza del termine e la perdurante inottemperanza, comunicata al Tribunale mediante deposito in atti di causa; il commissario provvede entro giorni 90 dalla ricezione della richiesta.
Il Collegio ha precisato l’ampiezza del mandato: allocazione della somma in bilancio ove manchi lo stanziamento, espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento, reperimento materiale delle risorse. L’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato. Il commissario deve poi trasmettere al Tribunale una dettagliata relazione sugli adempimenti realizzati.
Quanto al compenso, il Tribunale ha escluso che al commissario spetti alcunché, trattandosi di dirigente dello stesso Ministero resistente: l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. A sostegno richiama l’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001, come introdotto dall’art. 1, comma 777, lett. l), legge n. 208/2015, disposizione dettata per l’ottemperanza ai decreti ex legge Pinto ma applicabile per analogia, secondo il costante orientamento, anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro. Le spese del giudizio, liquidate equitativamente in € 500,00 oltre accessori, seguono la soccombenza e sono distratte in favore dei procuratori antistatari.
Nota della Redazione
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