Sei scatti stipendiali e riliquidazione del T.F.S. soddisfano la pretesa (TAR Sicilia n. 2507 del 15.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
La riliquidazione del trattamento di fine servizio comprensiva dei sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, disposta dall’ente previdenziale in pendenza del giudizio e non contestata nel quantum dal ricorrente, realizza la piena soddisfazione della pretesa e determina la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm. La dilazione del pagamento in due rate annuali risponde a una prescrizione di legge e non impedisce il riconoscimento del bene della vita, restando esperibili gli strumenti esecutivi in caso di inadempimento. L’accoglimento spontaneo dell’istanza, intervenuto solo dopo la proposizione del ricorso, fonda la soccombenza virtuale dell’amministrazione e la condanna alle spese.
Il Fatto
Il ricorrente, ex dipendente della Polizia di Stato, è stato collocato a riposo a domanda il 1.07.2024, dopo aver conseguito il cinquantacinquesimo anno di età e trentacinque anni di servizio utile ai fini contributivi. Ricevuti i prospetti di liquidazione del trattamento di fine servizio, ha rilevato che l’I.N.P.S. non aveva tenuto conto dei sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 e dall’art. 21 della legge n. 232/1990.
Con ricorso notificato e depositato il 21.07.2025 ha chiesto l’accertamento del diritto al ricalcolo, con interessi legali, e in via subordinata l’annullamento dei prospetti e della comunicazione di cessazione. In via istruttoria ha sollecitato una C.T.U. contabile per quantificare l’esatto ammontare del trattamento.
La Motivazione della Corte
Costituitosi in giudizio, l’I.N.P.S. ha rappresentato con memoria del 28.04.2026 di aver dato riscontro in autotutela alla pretesa, operando la riliquidazione del T.F.S. nei termini richiesti e indicando la decorrenza delle rate all’1.07.2026 e all’1.07.2027. L’ente ha quindi chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere. Il ricorrente ha insistito per l’accoglimento, evidenziando che il completamento della liquidazione era previsto a luglio 2027, e in subordine ha aderito alla cessazione con condanna alle spese.
Il Collegio ha ritenuto che dalla documentazione prodotta dall’amministrazione, e dalla mancata contestazione dei calcoli da parte del ricorrente, emergesse l’accoglimento della pretesa. In assenza di specifica contestazione sugli importi del prospetto di riliquidazione, comprensivo dei sei scatti stipendiali, il ricorrente ha conseguito il bene della vita aspirato.
Il Tribunale ha escluso che la parziale inesecuzione del pagamento incidesse su tale esito. Ha richiamato l’art. 12, comma 7, lett. b), del d.l. n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, che prevede il pagamento in due importi annuali quando l’ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle trattenute fiscali, supera 50.000 euro ed è inferiore a 100.000 euro. Nel caso concreto il prospetto riportava rate compatibili con tale fascia, per cui la dilazione costituiva adempimento di una prescrizione di legge. In caso di inadempimento, ha aggiunto il Collegio, il ricorrente dispone degli strumenti processuali per far valere la pretesa esecutiva.
Su queste basi è stata dichiarata la cessazione della materia del contendere ex art. 34, comma 5, cod. proc. amm. Quanto alle spese, il Tribunale ha ritenuto che l’accoglimento spontaneo, avvenuto solo in pendenza del giudizio, dimostrasse la fondatezza della pretesa processuale, applicando il principio della soccombenza virtuale. Le spese sono state liquidate in 800,00 euro, oltre oneri accessori, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Nota della Redazione
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