Carta docente e ottemperanza: onere probatorio sull’amministrazione inerte (TAR Sicilia n. 2503 del 15.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza al giudicato che accerta il diritto del docente alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, grava sul ricorrente la prova del fatto costitutivo, integrato dal titolo esecutivo passato in giudicato secondo l’art. 114 cod. proc. amm., mentre incombe sull’amministrazione l’onere di dimostrare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi ai sensi dell’art. 2697, comma II, c.c. L’amministrazione che non si costituisce e non allega alcunché non assolve tale onere, con la conseguenza che va affermata la persistenza dell’obbligo di integrale esecuzione del giudicato. La penalità di mora non va irrogata quando l’esecuzione della condanna all’attivazione della carta docente implica un procedimento complesso e il ritardo sia riconducibile all’eccezionale mole dei procedimenti. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate con distrazione in favore del difensore antistatario.

Il Fatto

Con sentenza n. 1410/2024 il Tribunale di Messina, sezione Lavoro, ha accertato il diritto del ricorrente a fruire della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, prevista dall’art. 1, comma 121, l. 107/2015, per quattro anni scolastici, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attribuzione della carta per un valore di € 2.000,00, oltre interessi legali e senza cumulo con la rivalutazione monetaria.

Il titolo esecutivo è stato notificato all’amministrazione in data 16 ottobre 2024 ed è passato in giudicato. Il Ministero, tuttavia, non ha adottato alcun atto di concreta esecuzione. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di dare seguito al giudicato, la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inattività, la fissazione di una penalità di mora e la condanna alle spese con distrazione. L’amministrazione non si è costituita.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto verificato la ritualità del ricorso, alla luce della notificazione del titolo esecutivo, del passaggio in giudicato della sentenza e del superamento del termine di cui all’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996.

Il nucleo argomentativo ruota attorno alla distribuzione dell’onere probatorio. Il Tribunale applica il principio per cui i fatti estintivi, modificativi e impeditivi dei diritti vanno provati da chi ha interesse ad eccepirli, ai sensi dell’art. 2697 c.c. Poiché il ricorrente ha fornito la prova del fatto costitutivo, rappresentato dalla decisione del giudice ordinario passata in giudicato, incombeva sull’amministrazione dimostrare l’inefficacia di tali fatti o il prodursi delle condizioni ostative. Il Ministero non si è costituito e nulla ha allegato: l’onere probatorio è quindi rimasto inadempiuto.

Su questa base il Collegio ha affermato la persistenza dell’obbligo dell’amministrazione a ottemperare integralmente al giudicato, entro novanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. L’obbligo esecutivo è stato esteso anche alle spese e ai diritti successivi all’emissione del titolo, nei limiti delle attività necessarie per conseguirne il passaggio in giudicato e di registrazione. Sono state invece escluse le eventuali spese di precetto, perché il ricorso a strumenti esecutivi diversi dall’ottemperanza è imputabile alla libera scelta del creditore.

Il Tribunale ha respinto la domanda di penalità di mora. L’esecuzione delle sentenze che impongono l’attivazione della carta elettronica del docente comporta l’instaurazione di un procedimento complesso, che coinvolge più soggetti, come osservato dal T.A.R. Veneto, sez. I, 25 agosto 2025, n. 1466. Il ritardo del Ministero è apparso riconducibile all’eccezionale mole dei procedimenti, comprovata dal vasto contenzioso insorto sulla materia.

Per l’ipotesi di inutile decorso del termine è stato nominato fin d’ora commissario ad acta il Dirigente della Direzione generale competente, con facoltà di delega a un funzionario della medesima Direzione, senza diritto ad alcun compenso. Il Collegio ha richiamato l’art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001, come integrato dall’art. 1, comma 777, lett. l), l. n. 208/2015, ritenendone possibile l’applicazione analogica alle altre condanne al pagamento di somme di denaro. Le spese sono state liquidate in € 500,00, oltre oneri di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario, avuto riguardo al carattere seriale della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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