Ottemperanza al giudicato sulla carta docente: dovuti gli interessi legali (TAR Sicilia n. 1335 del 04.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudicato che ha riconosciuto al docente la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione impone all’Amministrazione l’integrale esecuzione dell’obbligo. Il pagamento del solo valore nominale del bonus non esaurisce l’obbligo esecutivo, restando dovuta la somma maturata a titolo di interessi legali. L’Amministrazione inadempiente non può opporre l’avvenuta erogazione parziale, poiché su di essa grava l’onere di provare la piena conformità del proprio operato al giudicato. Sussistono pertanto i presupposti per l’accoglimento dell’azione di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 ss. cod. proc. amm., con nomina del commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia.
Il Fatto
Il Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, con sentenza n. 4787/2024, pubblicata il 24.10.2024, ha accertato il diritto di una docente di fruire della carta elettronica per la formazione prevista dall’art. 1, comma 121, l. n. 107/2015 per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2023/2024, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attribuzione del beneficio per un valore complessivo di euro 3.000,00, oltre accessori ai sensi dell’art. 16, comma 6, l. n. 412/1991, richiamato dall’art. 22 l. n. 724/1994.
Passata la sentenza in giudicato, attestato dal Tribunale in data 11 giugno 2025, la ricorrente ha notificato il titolo esecutivo all’Amministrazione e, decorso il termine di 120 giorni di cui all’art. 14 l. n. 669/1996, ha proposto ricorso per l’ottemperanza ai sensi degli artt. 112 ss. cod. proc. amm., chiedendo ordinarsi il pagamento delle somme liquidate, anche a mezzo di commissario ad acta. Il Ministero si è costituito con memoria di mera forma. All’udienza camerale il difensore della ricorrente ha dichiarato l’avvenuto accredito del valore nominale del bonus, senza gli interessi legali, insistendo per l’integrale esecuzione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha verificato in via preliminare la sussistenza dei presupposti dell’azione di ottemperanza. La sentenza è passata in giudicato ed è stata ritualmente notificata ai fini esecutivi; dalla notificazione è decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 l. n. 669/1996, scaduto senza che l’Amministrazione abbia dato integrale esecuzione all’obbligo accertato.
La questione giuridica centrale riguarda l’esatto perimetro dell’obbligo esecutivo. Il Ministero ha corrisposto il valore nominale del bonus, ma ha omesso gli interessi legali maturati. Secondo il Tribunale, l’erogazione parziale non integra la piena conformità dell’operato amministrativo al comando contenuto nel giudicato.
Il Collegio ha ricordato che l’onere della prova dell’avvenuta esecuzione grava sull’Amministrazione resistente. Nel caso di specie il Ministero non ha dimostrato di avere dato integrale esecuzione al giudicato, non avendo corrisposto quanto ancora dovuto a titolo di interessi legali maturati.
Alla stregua di tali rilievi, sussistono tutti i requisiti per l’accoglimento dell’azione di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 ss. cod. proc. amm., limitatamente alla somma ancora dovuta a titolo di interessi legali. Il Tribunale ha ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione al giudicato nel termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza.
Per l’ipotesi di ulteriore inadempienza protratta, il Collegio ha nominato quale commissario ad acta il Direttore della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di delega, che provvederà entro l’ulteriore termine di 60 giorni. La scelta di attingere alle risorse interne dell’Amministrazione mira a evitare ulteriori esborsi che potrebbero costituire danno erariale, e il commissario non avrà diritto ad alcun compenso, rientrando l’attività nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Le spese di lite seguono la soccombenza, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Nota della Redazione
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