Strutture balneari amovibili su area privata e rinuncia alla proroga ex lege (TAR Puglia n. 250 del 19.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia alla proroga ex lege dei titoli edilizi e paesaggistici, formalizzata dal titolare in sede di conferenza di servizi nell’ambito di un percorso di adeguamento alla nuova pianificazione paesaggistica, è vincolante e non può essere contestata ex post, in applicazione del divieto di venire contra factum proprium e del dovere di collaborazione e buona fede dei rapporti tra cittadino e amministrazione. La facoltà di mantenere per l’intero anno solare le strutture funzionali alla balneazione, purché di facile amovibilità, non opera come regola ordinaria, ma come eccezione subordinata alle determinazioni di tutela paesaggistica. Il principio vale anche per le strutture precarie e amovibili collocate su area privata, interessate da vincoli territoriali e paesaggistici. L’assenso alla permanenza di tali manufatti richiede il perfezionamento del percorso di adeguamento al PPTR, al PUG e al regolamento edilizio comunale.
Il Fatto
La società ricorrente gestiva strutture precarie e amovibili connesse all’attività di balneazione, collocate su area di proprietà privata e non demaniale, adiacenti ai lidi oggetto di concessione. Intendeva mantenerle impiantate anche fuori dalla stagione balneare e chiedeva al Comune la proroga della validità del titolo edilizio e paesaggistico.
Il Comune di Monopoli rigettava l’istanza con provvedimento del 20 marzo 2024, richiamando la nota dirigenziale del 9 febbraio 2024, e ordinava poi la rimozione dei manufatti con ordinanza n. 252 del 21.03.2024, per il ripristino dello stato dei luoghi. La società impugnava gli atti davanti al TAR Puglia, che in sede cautelare ne sospendeva l’efficacia. All’udienza pubblica la causa era trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio chiarisce anzitutto che oggetto della controversia è il mantenimento di strutture precarie e amovibili solo connesse alla balneazione, insistenti su area privata: circostanza pacificamente ammessa da entrambe le parti. La società invocava l’art. 10-septies del d.l. n. 21/2022, convertito con legge n. 51/2022 e modificato dal d.l. n. 181/2023, che proroga di trentasei mesi i termini di SCIA e autorizzazioni paesaggistiche formatesi fino al 31 dicembre 2024.
Il Comune opponeva che la proroga era stata oggetto di specifica rinuncia nel verbale della conferenza di servizi del 1° giugno 2023, nell’ambito di un percorso concordato volto a ricollocare i manufatti nell’alveo del nuovo PPTR. Il TAR ritiene che alla conferenza fosse presente un soggetto munito di idonei poteri rappresentativi e che, anche per facta concludentia, emergesse la volontà di cooperare all’adeguamento, poi contestato solo ex post in giudizio.
Il Collegio valorizza il divieto di venire contra factum proprium, espressivo del dovere di collaborazione e buona fede di cui all’art. 1, comma 2-bis, della legge n. 241/1990, introdotto dal d.l. n. 76/2020. La rinuncia interveniva peraltro in un contesto in cui si dubitava della stessa applicabilità della norma alla fattispecie: l’art. 10-septies, comma 1, lett. a), esige che i titoli non risultino in contrasto con i nuovi strumenti urbanistici e con i piani di tutela del paesaggio. Rilevano l’aggiornamento del PPTR, l’approvazione del PUG adeguato e la modifica del regolamento edilizio.
Quanto all’art. 8, comma 5, della legge regionale Puglia n. 17/2015, che consente il mantenimento annuale delle strutture di facile amovibilità, il TAR lo qualifica come mera facoltà, inserita nella pianificazione edilizia comunale e nei limiti delle determinazioni di tutela paesaggistica, richiamando Cons. St., sez. V, n. 8474/2024, Cons. St., sez. II, n. 6666/2024, Cons. St., sez. III, n. 3383/2024 e Cons. St., sez. IV, n. 2492/2024. La medesima ratio vale per le strutture su area privata soggette a vincolo. Il ricorso è respinto, con spese compensate.
Nota della Redazione
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