Strutture balneari amovibili su area privata e proroga dei titoli edilizi (TAR Puglia n. 249 del 19.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
La proroga dei titoli edilizi disposta dall’art. 10-septies, comma 1, lett. a), d.l. n. 21/2022, convertito con modificazioni dalla legge n. 51/2022, opera a condizione che i titoli abilitativi non risultino in contrasto, al momento della comunicazione, con i nuovi strumenti urbanistici approvati e con i piani o provvedimenti di tutela del paesaggio. La facoltà di mantenimento annuale delle strutture funzionali all’attività balneare, prevista dall’art. 8, comma 5, legge reg. Puglia n. 17/2015, non costituisce regola ordinaria, ma eccezione condizionata alle determinazioni di tutela paesaggistica. Il principio vale anche per le strutture precarie e amovibili collocate su area privata e dotate di autonomia funzionale rispetto alla concessione demaniale.
Il Fatto
Una società titolare di un’autorizzazione stagionale per l’installazione di strutture precarie e amovibili, rilasciata nel 2019 in base al previgente regolamento edilizio comunale, chiedeva al Comune la proroga della validità del titolo e il mantenimento dei manufatti per l’intero anno solare. Le strutture insistono su area di proprietà privata, adiacente ai lidi oggetto di concessione demaniale balneare.
Il Comune rigettava l’istanza con provvedimento del 20 marzo 2024, richiamando l’aggiornamento degli elaborati del PPTR, l’approvazione del PUG adeguato e la modifica delle norme regolamentari edilizie. La società impugnava il diniego davanti al TAR Puglia, deducendo la violazione dell’art. 10-septies d.l. n. 21/2022 e dell’art. 8, comma 5, legge reg. Puglia n. 17/2015. In via cautelare il Collegio sospendeva i provvedimenti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il ricorso. Oggetto della controversia è il mantenimento di strutture precarie e amovibili solo connesse all’attività di balneazione, collocate su area privata: circostanza pacifica tra le parti. La questione centrale riguarda l’applicabilità della proroga legale dei titoli edilizi.
Il richiamato art. 10-septies, comma 1, lett. a), d.l. n. 21/2022 subordina l’operatività della proroga alla condizione che i titoli abilitativi non siano in contrasto con i nuovi strumenti urbanistici approvati né con i piani o provvedimenti di tutela del paesaggio. Nel caso concreto, il Comune ha dato conto dell’aggiornamento del PPTR, dell’approvazione del PUG adeguato e della modifica del regolamento edilizio. Il diniego risulta quindi sorretto da un’istruttoria effettiva, volta all’adeguamento dei manufatti ai nuovi precetti, con richieste di integrazioni documentali parzialmente soddisfatte.
Quanto all’art. 8, comma 5, legge reg. Puglia n. 17/2015, il Tribunale ne esclude la portata precettiva invocata dalla ricorrente. La norma configura una mera facoltà, che si inserisce nella più ampia pianificazione edilizia di competenza comunale. Il Collegio richiama Cons. St., sez. V, n. 8474 del 2024 e Cons. St., sez. II, n. 6666 del 2024, oltre a Cons. St., sez. III, n. 3383 del 2024, secondo cui la norma regionale non impone il mantenimento annuale come regola ordinaria, ma lo consente come eccezione limitata ai casi in cui la permanenza non incida sulle esigenze di tutela paesaggistica. Nello stesso senso Cons. St., sez. IV, n. 2492 del 2024, che ribadisce come la facoltà vada esercitata nei limiti delle determinazioni a tutela del paesaggio.
Il Tribunale ritiene che identiche considerazioni valgano, per identità di ratio, per le strutture su aree private interessate da vincoli di tutela territoriale e paesaggistica. Le strutture in questione, mantenute oltre la stagione balneare, possiedono un’autonomia funzionale rispetto all’attività di balneazione e alla concessione demaniale: il loro mantenimento deve quindi rispettare la specifica normativa di tutela. Per le concessioni demaniali il quadro è stato ridisciplinato dal d.l. n. 131/2024, convertito dalla legge n. 166/2024. In conclusione, solo il perfezionamento del percorso di adeguamento consentirà di valutare l’eventuale mantenimento oltre il periodo turistico-ricettivo. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese per la complessità delle questioni.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.