Stagionalità delle strutture balneari e proroga COVID inconferente (TAR Puglia n. 245 del 19.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 10-septies del D.L. n. 21/2022 proroga la durata delle autorizzazioni paesaggistiche e delle dichiarazioni e autorizzazioni ambientali, ma non incide sul contenuto intrinseco del titolo abilitativo. La prescrizione di stagionalità imposta dall’autorizzazione paesaggistica — rimozione dei manufatti entro il 31 ottobre e rimontaggio dal 31 marzo — resta quindi efficace e non è superata dalla sopravvenienza normativa. Eventuali vizi di violazione di legge riferiti al titolo a monte vanno fatti valere con l’impugnazione dell’autorizzazione, a pena di decadenza, non con l’opposizione all’ordine di rimozione. Le disposizioni dettate per i titolari di concessioni demaniali marittime non si applicano a chi opera su area pacificamente privata.

Il Fatto

La ricorrente gestisce uno stabilimento balneare e aveva ottenuto, con autorizzazione paesaggistica n. 84/2021 e determina del 16.09.2021, il via libera a installare un chiosco, un blocco accoglienza, servizi igienici e camminamenti in legno. Il titolo, di durata quinquennale, imponeva però il vincolo di stagionalità: rimozione di tutte le strutture entro il 31 ottobre e rimontaggio dal 31 marzo dell’anno successivo.

Dopo aver comunicato al Comune, il 30.10.2023 e il 07.03.2024, l’intenzione di mantenere i manufatti anche nel periodo invernale, la società ha ricevuto l’ordinanza n. 254 del 22.03.2024 con cui il Dirigente comunale ha ordinato la rimozione e il ripristino dei luoghi. Ha impugnato l’atto davanti al TAR, invocando le sopravvenienze normative favorevoli e la normativa regionale sul mantenimento invernale.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale respinge il ricorso muovendo da una questione preliminare di ordine processuale: le censure di contrasto con la L.R. Puglia n. 17/2015 e con le altre disposizioni richiamate, se riferite al titolo autorizzativo, avrebbero dovuto essere dedotte impugnando l’atto a monte, a pena di decadenza. L’ordine di rimozione si limita a dare esecuzione a una prescrizione già contenuta nel provvedimento favorevole.

Nel merito, il Collegio esclude l’applicabilità delle norme testualmente riferite ai titolari di concessioni di beni demaniali marittimi, posto che l’area oggetto di autorizzazione è di natura pacificamente privata. Restano fuori dal perimetro applicativo la stessa L.R. 17/2015, il D.L. n. 198/2022 e il D.L. n. 131/2024.

Quanto all’art. 10-septies del D.L. n. 21/2022, la norma è ritenuta inconferente. La proroga di trenta mesi opera sulla durata dell’autorizzazione paesaggistica, su richiesta di parte, e non sul suo contenuto intrinseco. L’interesse della ricorrente non è prorogare il titolo, ma eliminarne il vincolo di stagionalità: evenienza che la disposizione non contempla. Il Collegio prescinde dalla questione della rinuncia agli effetti favorevoli, avvenuta in conferenza dei servizi il 1.6.2023.

Il richiamo al precedente della stessa Sezione (TAR Puglia, Sez. III, n. 283/2024) viene superato su duplice piano: la fattispecie differisce, perché non era stata chiesta alcuna proroga della durata complessiva, e la decisione non è condivisibile nel merito, muovendo da una premessa minore errata. Anche in quel caso l’obbligo di rimozione invernale era una condizione del titolo non impugnato nei termini.

Il Tribunale modula infine gli effetti della decisione: il termine di novanta giorni per il ripristino spirerebbe dopo la riapertura stagionale 2025, sicché l’ordinanza, già sospesa in via cautelare e la cui efficacia è ripristinata, diventa esecutiva per il periodo successivo al 31.10.2025. Le spese sono compensate anche in ragione della violazione, da parte del difensore dell’Amministrazione, dei criteri di redazione degli atti processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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