Correzione di errore materiale e ottemperanza senza rinotifica del titolo (TAR Sicilia n. 2523 del 16.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
La correzione di errore materiale che non incida sulla determinazione del quantum della condanna non impone la rinotificazione del titolo esecutivo ai fini del ricorso per ottemperanza. Lo spatium deliberandi di centoventi giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996 si collega all’esigenza che l’amministrazione abbia conoscenza esatta della pretesa economica, sicché la sua funzione non è invocabile quando la rettifica riguardi un elemento estraneo alla misura della somma dovuta. In tal caso è sufficiente il deposito, insieme al ricorso, della copia autentica del titolo originario e dell’ordinanza di correzione, che ne costituisce parte integrante ai sensi dell’art. 86, comma 3, cod. proc. amm. La mancata rinotifica non determina l’inammissibilità del ricorso allorché la data errata sia rilevabile ictu oculi dagli atti e la correzione sia stata disposta su istanza della stessa amministrazione, alla quale il provvedimento è dunque ben noto.
Il Fatto
La ricorrente ha chiesto al giudice amministrativo l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 417/2024 del Tribunale di Siracusa, Sezione lavoro, che aveva dichiarato l’illegittimità della rettifica del punteggio in graduatoria e condannato l’amministrazione a ripristinare il punteggio, a riconoscere il servizio prestato presso un istituto scolastico e a corrispondere le retribuzioni maturate fino alla risoluzione del rapporto.
La sentenza, non appellata, era stata notificata in forma esecutiva al Ministero. Su istanza dello stesso Ministero, non opposta dalla controparte, il giudice del lavoro aveva corretto un errore materiale, sostituendo la data iniziale del periodo di servizio. L’amministrazione si è costituita eccependo l’inammissibilità del ricorso per mancata rinotificazione del titolo corretto e per il conseguente mancato decorso del termine dilatorio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina in via preliminare l’eccezione di inammissibilità e la ritiene infondata. L’assunto dell’amministrazione è che, in caso di correzione dell’errore materiale, la sentenza debba essere rinotificata unitamente all’ordinanza di correzione e che solo dopo l’inutile decorso dei centoventi giorni possa essere proposta l’ottemperanza.
Il Tribunale circoscrive la portata di tale regola. La necessità di rinotifica vale per l’esecuzione dei provvedimenti che impongono il pagamento di somme di denaro, non per gli obblighi non pecuniari, per i quali la tutela esecutiva segue le regole ordinarie. Nel caso concreto la parte del decisum toccata dalla correzione non è la condanna pecuniaria, ma il riconoscimento del periodo di servizio.
La rettifica ha sostituito la data iniziale del rapporto, indicata per errore, con quella effettiva, desumibile dalle deduzioni e dalla documentazione in atti. Restano estranei alla correzione tanto il capo che condanna al pagamento delle retribuzioni e degli interessi, quanto quello sulle spese di lite. Il quantum condannatorio non subisce alcuna incisione.
Da qui la conclusione del Collegio: l’obbligo di rinotificazione risponde all’esigenza che l’amministrazione abbia conoscenza esatta della pretesa esecutiva nella sua misura economica, poiché a tale conoscenza si aggancia lo spatium deliberandi. Quando la correzione non incide sul dovuto, l’esigenza non si pone ed è sufficiente il deposito congiunto, ai sensi dell’art. 114, comma 2, cod. proc. amm., della copia autentica del titolo e dell’ordinanza di correzione, che ne è parte integrante.
Il Tribunale aggiunge due argomenti. La data errata è rilevabile ictu oculi e quella corretta è agevolmente desumibile dagli atti. Inoltre l’ordinanza di correzione è stata emessa su istanza della stessa amministrazione, che ne aveva quindi piena conoscenza. Nel merito il ricorso è fondato: il Ministero non ha contestato la richiesta né ha provato l’integrale adempimento. Il Collegio dichiara l’obbligo di conformarsi al giudicato entro novanta giorni e nomina, per l’ipotesi di inutile decorso, il commissario ad acta, liquidando le spese con distrazione in favore del difensore anticipatario.
Nota della Redazione
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