Sei scatti contributivi a domanda per il personale delle forze di polizia (TAR Sicilia n. 2531 del 16.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, nel testo sostituito dall’art. 11 della legge n. 231/1990 e non abrogato dal codice dell’ordinamento militare, attribuisce i sei scatti contributivi ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell’indennità di buonuscita al personale delle forze di polizia con qualifiche equiparate, senza distinzione tra ordinamento civile e militare. L’attribuzione opera anche in caso di cessazione dal servizio a domanda, purché il dipendente abbia maturato cinquantacinque anni di età e trentacinque anni di servizio utile. Il termine del 30 giugno previsto dal comma 2 non ha natura decadenziale: costituisce un onere funzionale a consentire il collocamento a riposo dal primo gennaio dell’anno successivo. L’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 incide solo sul calcolo della base pensionabile e non modifica il regime dell’indennità di buonuscita.
Il Fatto
Il ricorrente, già appartenente all’Arma dei Carabinieri e collocato in congedo a domanda, ha chiesto l’accertamento del diritto ai benefici economici previsti dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 e la condanna dell’INPS a rideterminare l’indennità di buonuscita includendo nella base di calcolo i sei scatti stipendiali.
L’Istituto si è costituito con memoria di stile, senza contestare nel merito la pretesa. La causa è stata discussa all’udienza pubblica del 9 settembre 2026 e decisa con sentenza di accoglimento.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ricostruisce la disciplina dell’istituto. L’originario art. 13 della legge n. 804/1973 riconosceva sei aumenti periodici ai generali e ai colonnelli della Guardia di finanza in posizione di “a disposizione”. L’art. 32, comma 9-bis, della legge n. 224/1986 estendeva il meccanismo agli ufficiali. L’art. 1, comma 15-bis, del d.l. n. 379/1987 lo attribuiva ai sottufficiali, ma nei soli casi di cessazione per età, inabilità permanente o decesso.
Il passaggio decisivo riguarda l’abrogazione. Il codice dell’ordinamento militare ha abrogato l’art. 11 della legge n. 231/1990, che aveva sostituito il comma 15-bis. Il Collegio esclude che l’abrogazione di una norma novellatrice produca la riviviscenza della formulazione originaria. Il criterio cronologico impone di preferire la norma più recente e di considerare abrogata quella anteriore, secondo l’orientamento richiamato (Corte di cassazione n. 855 del 1951, n. 3284 del 1979, CGARS n. 937 del 2012, Cons. Stato n. 7899 del 2004). Ne deriva che la limitazione ai soli casi di cessazione per età, inabilità o decesso non è più in vigore.
Su questa base opera l’art. 1911, comma 3, c.o.m., che mantiene ferma l’applicazione dell’art. 6-bis per le forze di polizia ad ordinamento militare ai fini del trattamento di fine rapporto. La disposizione non innova, ma conferma il regime in vigore, comprensivo dell’indennità di buonuscita. La differenza nominale tra trattamento di fine rapporto e buonuscita non è dirimente: il richiamo determina quanto meno l’assunzione che il primo comprenda la disciplina della seconda.
Quanto all’ambito soggettivo, il Collegio valorizza l’art. 16 della legge n. 121/1981, richiamato dall’art. 6 del d.l. n. 387/1987 per definire le forze di polizia. Poiché il d.P.R. n. 150/1987 si applica al personale dei ruoli della Polizia di Stato senza distinguere tra ordinamento civile e militare, l’istituto si estende agli appartenenti con qualifiche equiparate.
Infine, il termine del 30 giugno non è decadenziale. Il comma 3 dell’art. 6-bis collega il rispetto del termine alla decorrenza del collocamento a riposo dal primo gennaio successivo. Si tratta di un onere che incide sulla tempistica, non di una condizione di ammissibilità. Il Collegio esclude una disparità di trattamento priva di giustificazione tra chi presenta domanda entro il termine e chi la presenta negli anni successivi. Il ricorso è pertanto accolto, con condanna dell’INPS al pagamento degli accessori secondo l’art. 16, sesto comma, della legge n. 724/1994 e degli interessi legali senza cumulo con la rivalutazione.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.