Scatti contributivi Carabinieri anche in caso di congedo a domanda (TAR Sicilia n. 2525 del 16.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, nel testo sostituito dall’art. 11 della legge n. 231/1990, attribuisce i sei scatti contributivi ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell’indennità di buonuscita al personale delle forze di polizia, compresi gli appartenenti all’Arma dei Carabinieri, senza distinzione tra ordinamento civile e militare. L’abrogazione dell’art. 11 della legge n. 231/1990 da parte del c.o.m. non determina la riviviscenza della previgente formulazione dell’art. 1, comma 15-bis, del d.l. n. 379/1987, che limitava il beneficio ai soli casi di cessazione per età, inabilità permanente o decesso. Ne consegue che il beneficio spetta anche in caso di cessazione dal servizio a domanda. Il termine del 30 giugno previsto dall’art. 6-bis, comma 2, non è termine di decadenza ma semplice onere che incide sulla tempistica del collocamento a riposo.
Il Fatto
Il ricorrente, ex appartenente all’Arma dei Carabinieri e oggi in congedo a domanda, ha chiesto l’accertamento del diritto ai benefici economici dell’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 e la condanna dell’INPS alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita mediante inclusione nella base di calcolo dei sei scatti stipendiali, oltre accessori.
L’INPS si è costituita con memoria di stile, senza contestare nel merito. La causa è stata discussa all’udienza pubblica del 9 settembre 2026 e decisa con sentenza di accoglimento.
La Motivazione della Corte
Il TAR Sicilia fonda l’accoglimento sul consolidato orientamento formatosi in materia, richiamando Cons. Stato n. 10523 del 2023, Cons. Stato n. 2982 del 2023, Cons. Stato n. 2826 del 2023 e le pronunce del C.G.A.R.S. del 2022 e del 2023. Il percorso argomentativo muove dalla ricostruzione storica dell’istituto dei sei scatti, introdotto originariamente dall’art. 13 della legge n. 804/1973 per generali e colonnelli della Guardia di finanza e progressivamente esteso.
Il giudice amministrativo esamina l’art. 1, comma 15-bis, del d.l. n. 379/1987, come sostituito dall’art. 11 della legge n. 231/1990, che limitava il beneficio ai soli casi di cessazione per età, inabilità permanente o decesso, escludendo il congedo a domanda. Rileva però che il c.o.m. ha abrogato l’art. 11 della legge n. 231/1990 e che, secondo l’orientamento maggioritario, l’abrogazione di una norma novellatrice non fa rivivere quella originaria. Il TAR conclude che l’abrogazione ha travolto anche la disciplina limitativa contenuta nel comma 15-bis, ormai non più in vigore.
Il Collegio valorizza l’art. 1911, comma 3, c.o.m., che conferma la perdurante vigenza dell’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 per tutte le forze di polizia. Ne deduce che l’ambito soggettivo della disposizione comprende gli appartenenti alle forze di polizia con qualifiche equiparate, senza distinzione tra ordinamento civile e militare, richiamando anche l’art. 16 della legge n. 121/1981.
Quanto all’ambito oggettivo, il TAR precisa che l’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 opera ai soli fini del calcolo della base pensionabile e non incide sul regime dell’indennità di buonuscita. Infine, il Collegio esclude la natura decadenziale del termine del 30 giugno di cui al comma 2: si tratta di un onere funzionale alla decorrenza del collocamento a riposo dal primo gennaio dell’anno successivo, non di una condizione di ammissibilità del beneficio. Il ricorso è pertanto accolto, con condanna dell’INPS al pagamento degli accessori secondo l’art. 16 della legge n. 724/1994 e interessi legali senza cumulo con la rivalutazione.
Nota della Redazione
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