Revisione prezzi e silenzio: la reiterazione non obbliga il Comune a provvedere (TAR Sicilia n. 2533 del 18.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il dovere dell’amministrazione di provvedere sull’istanza di revisione prezzi non sorge quando la richiesta costituisca mera riproposizione di una precedente domanda già respinta. I risultati del procedimento di revisione prezzi sono espressione di una facoltà discrezionale che sfocia in un provvedimento autoritativo, da impugnare nel termine decadenziale. Ove i precedenti dinieghi non siano stati impugnati, l’azione di accertamento e condanna al pagamento delle somme è inammissibile. Le controversie in materia di revisione prezzi appartengono alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, salvo che si contesti l’inadempimento di una clausola contrattuale già puntualmente disciplinata.
Il Fatto
La società ricorrente, affidataria del servizio di spazzamento e raccolta dei rifiuti solidi urbani nell’ambito territoriale del Comune intimato, ha chiesto in data 23 gennaio 2024 l’aggiornamento del corrispettivo, invocando l’art. 106 del d.lgs. 50/2016, il d.lgs. 36/2023 e l’art. 13 del disciplinare di gara. La stazione appaltante non ha riscontrato l’istanza.
La società ha quindi proposto ricorso chiedendo la declaratoria di illegittimità del silenzio e la condanna del Comune al pagamento di euro 473.267,57 a titolo di revisione. Il Comune si è costituito eccependo, tra l’altro, che due precedenti istanze erano già state respinte con provvedimenti del 2022, mai impugnati.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Collegio afferma la propria giurisdizione esclusiva, richiamando l’orientamento secondo cui le controversie sulla revisione prezzi spettano al giudice amministrativo sia quando si contesti la spettanza del beneficio, sia quando si discuta la determinazione del suo importo. L’eccezione alla regola opera solo quando la contestazione investa l’esecuzione di una prestazione già puntualmente disciplinata nel contratto quanto ad an e quantum. Nel caso concreto la stessa prospettazione attorea esclude tale evenienza, poiché assume che il contratto sia stato reiterato senza mai prevedere alcuna revisione.
Il Collegio esamina poi la scelta del rito. Le due azioni proposte con il medesimo ricorso possono essere trattate con il rito ordinario ai sensi dell’art. 32, comma 1, c.p.a.; la separazione dei riti prevista dall’art. 117, comma 6, c.p.a. è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice. Nel caso di specie non si verte in tema di risarcimento e ragioni di economia processuale rendono superfluo fissare un’udienza camerale, attesa l’infondatezza delle pretese.
Nel merito, la domanda avverso il silenzio è rigettata. Non sussiste alcun dovere di provvedere, perché l’istanza del gennaio 2024 costituisce riproposizione defatigatoria di richieste già respinte. Il Collegio richiama l’orientamento per cui il dovere di provvedere non sorge quando la domanda reitera una precedente istanza respinta. La stessa ricorrente, nell’istanza, dichiara di “reiterare nuovamente” la richiesta di adeguamento del canone.
Quanto all’azione di accertamento e condanna, il Tribunale ne dichiara l’inammissibilità. I risultati del procedimento di revisione prezzi sono espressione di una facoltà discrezionale che si traduce in un provvedimento autoritativo, soggetto al termine decadenziale di impugnazione. I dinieghi del 2022, non impugnati, sono divenuti definitivi. Il ricorso è quindi rigettato in parte e dichiarato inammissibile in parte, con condanna alle spese liquidate in euro 2.500,00 oltre accessori.
Nota della Redazione
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