Autorizzazione sanitaria e prevalenza dell’organizzazione sull’attività professionale (TAR Sicilia n. 2535 del 18.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di autorizzazione all’esercizio di attività sanitarie, la qualificazione di una struttura come ambulatorio dipende dalla prevalenza dell’elemento organizzativo-strutturale rispetto alla prestazione professionale del singolo sanitario. Ove il centro presenti una individualità propria, distinta da quella dei medici che vi operano, per forma societaria, servizio di segreteria, gestione delle stanze e delle apparecchiature diagnostiche, è soggetto ad autorizzazione ai sensi degli artt. 193 e 194 T.U.LL.SS. e dell’art. 8-ter d.lgs. n. 502/1992. L’errore sulla veste sociale del destinatario nell’atto non ne determina l’invalidità se il soggetto resta riconoscibile per sede e rappresentante legale. La mancata comunicazione di avvio del procedimento è deducibile solo allegando gli elementi che, se introdotti, avrebbero potuto influire sul contenuto del provvedimento. L’esito favorevole di una verifica precedente non ingenera affidamento che paralizzi l’attività di controllo successiva.
Il Fatto
Un centro medico polispecialistico gestito in forma di società in accomandita semplice impugna l’ordinanza con cui il Comune ha disposto la chiusura immediata dell’attività e la rimozione delle insegne di esercizio. L’amministrazione aveva rilevato, all’esito di accertamenti dei Carabinieri del NAS e dell’ASP, lo svolgimento di attività sanitaria in assenza della prescritta autorizzazione.
Il ricorrente deduce la nullità dell’atto per essere stato diretto a soggetto inesistente, atteso l’erroneo riferimento alla forma di s.r.l. anziché di s.a.s., e la violazione delle garanzie partecipative. Nel merito contesta la qualificazione della struttura come ambulatorio, sostenendo la prevalenza dell’attività professionale su quella organizzativa. Il Comune resiste eccependo la tardività del ricorso e la infondatezza delle censure.
La Motivazione della Corte
Il Collegio supera l’eccezione di tardività: l’ordinanza è stata notificata il 31 marzo 2023 e il ricorso è stato notificato il 30 maggio 2023 e depositato il giorno successivo, entro il termine. Superata anche l’eccezione del ricorrente sulla memoria del Comune, depositata nel rispetto dei termini dell’art. 73, comma 1, c.p.a., essendo quello dell’art. 46, comma 1, c.p.a. termine ordinatorio e non perentorio, come affermato da Cons. Stato, Sez. VI, n. 9240 del 2024.
Nel merito il primo motivo è rigettato. L’errore sulla veste sociale non determina incertezza sul destinatario: sede e rappresentante legale indicati coincidono con quelli della s.a.s. e la stessa parte riconosce che l’ordinanza era a essa diretta. La doglianza sulla mancata comunicazione di avvio è rigettata richiamando TAR Sicilia, Sez. I, n. 1931 del 2024: le garanzie procedimentali non possono ridursi a rituale formalistico, dovendo il privato allegare gli elementi che avrebbero potuto influire sul provvedimento.
Il secondo motivo è infondato. Muovendo da Cons. Stato, Sez. III, n. 1382 del 2017, il Collegio ricostruisce il passaggio dall’esenzione degli studi medici, privi di organizzazione distinta dal professionista, al sistema dell’art. 8-ter d.lgs. n. 502/1992, che collega l’autorizzazione allo svolgimento di determinate attività.
Applicando tale insegnamento, gli atti di causa — verbali del NAS e dell’ASP, verbale di assemblea e note del ricorrente — evidenziano la prevalenza dell’elemento organizzativo: forma societaria, servizio di segreteria, gestione condivisa delle stanze e presenza di apparecchiature per diagnosi e terapie. Il centro presenta dunque una individualità propria rispetto ai sanitari che vi operano.
Quanto all’affidamento invocato in base all’archiviazione seguita alla verifica del 2011, il Tribunale osserva che, a prescindere dal tempo trascorso, l’esito di un controllo precedente non può impedire l’esercizio successivo del potere di verifica. Il ricorso è rigettato, con condanna del ricorrente alle spese liquidate in euro 2.500,00 oltre accessori.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.