Carenza istruttoria e annullamento dell’incameramento della cauzione (TAR Sicilia n. 2532 del 18.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento prefettizio che dispone l’incameramento parziale della cauzione è illegittimo per carenza istruttoria quando la motivazione per relationem si fonda su fonti probatorie intrinsecamente inidonee. L’audizione del responsabile della sicurezza e del collaboratore della società, priva della trascrizione anche sommaria delle dichiarazioni rese, non consente di verificare l’effettivo tenore delle affermazioni e la loro rilevanza. La segnalazione acquisita tramite applicazione digitale, consistente in una fotografia priva di specificazioni e riferita a un momento successivo alla conclusione del servizio contrattualmente previsto, non comprova la violazione delle prescrizioni contenute nelle licenze. Gli elementi indiziari raccolti devono possedere i requisiti di precisione, concordanza e gravità: in loro assenza, la contestazione resta generica e non imputabile al destinatario della sanzione.
Il Fatto
La società ricorrente svolge, in forza di licenza prefettizia, l’attività di ricerca e impiego di personale addetto al controllo delle attività di intrattenimento e spettacolo in luoghi aperti al pubblico. Per una serata organizzata presso una struttura articolata in cinque distinte sale, stipulava un contratto di fornitura di operatori addetti al controllo, all’antincendio e al primo soccorso.
Svoltosi l’evento senza incidenti, la Questura contestava violazioni amministrative in relazione alle prescrizioni contenute nelle licenze di trattenimento danzante. La Prefettura, ritenuta sussistente la violazione, irrogava la sanzione amministrativa dell’incameramento parziale della cauzione versata, con obbligo di reintegrazione. La società impugnava il provvedimento davanti al TAR Sicilia, deducendo carenza di motivazione, genericità degli elementi probatori, difetto istruttorio e illegittimità dell’incameramento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio concentra l’analisi sulla struttura probatoria posta a fondamento del provvedimento. La nota della Questura, richiamata per relationem, costituisce l’unico supporto della sanzione e si basa su due fonti: l’audizione di un socio e di un collaboratore della società, e una segnalazione inviata tramite l’applicazione Youpol.
Quanto alla prima, il Tribunale rileva che non è stata depositata in atti la trascrizione, neppure sommaria, delle dichiarazioni rese. Tale lacuna impedisce di comprendere l’effettivo tenore delle affermazioni e preclude la verifica della lesività della mancata visione delle autorizzazioni, nonché della sua rilevanza in termini di difetto di istruzioni chiare e specifiche impartite al personale.
Quanto alla seconda, la segnalazione consiste in una fotografia di una delle sale da ballo, priva di ogni altra specificazione. Essa non comprova la violazione di norme di sicurezza o di prescrizioni contenute nelle licenze ed è stata inviata circa un’ora dopo la conclusione del servizio appaltato, contrattualmente prevista per un orario precedente. L’elemento è dunque temporalmente avulso dall’attività contrattualmente prevista e inidoneo a fondare l’imputabilità della condotta alla ricorrente.
Il Collegio sottolinea come il compendio istruttorio sia gravemente carente e intrinsecamente inidoneo a comprovare le condotte contestate, difettando i requisiti di precisione, concordanza e gravità degli elementi indiziari. La genericità delle contestazioni non viene colmata neppure dalla nota successiva della Questura, resa in riscontro alle osservazioni della società, che opera una ricostruzione meramente ipotetica fondata sulla sola segnalazione digitale.
Il ricorso è pertanto accolto con riferimento ai primi tre motivi, esaminati congiuntamente, e il provvedimento impugnato è annullato. Gli ulteriori motivi restano assorbiti. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in favore della parte ricorrente.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.