Sei scatti stipendiali: requisito anagrafico dei 55 anni alla cessazione dal servizio (Cons. Stato n. 2536 del 26.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, nel testo applicabile ratione temporis, presuppone il compimento dei 55 anni di età al momento della cessazione dal servizio. Il requisito anagrafico costituisce condizione di accesso al beneficio e non può essere sostituito né anticipato dalla sola anzianità di servizio. Ove il dipendente abbia rassegnato le dimissioni volontarie prima del compimento del cinquantacinquesimo anno, il diritto alla rideterminazione del trattamento di fine servizio mediante inclusione dei sei scatti nella base di calcolo non sussiste. Il giudice amministrativo, in sede di appello, riforma la sentenza di primo grado che abbia riconosciuto il beneficio in difetto di tale presupposto.
Il Fatto
Un gruppo di militari dell’Arma dei Carabinieri, cessati dal servizio per dimissioni volontarie, ha adito il T.a.r. per le Marche chiedendo l’accertamento del diritto ai sei scatti stipendiali ex art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 e art. 21 della legge n. 232/1990, con conseguente rideterminazione dell’indennità di buonuscita e condanna dell’INPS al pagamento di interessi e rivalutazione.
Il Tribunale, nella resistenza dell’INPS e del Ministero della difesa, ha respinto il ricorso quanto a un ricorrente e ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Ministero, capi non impugnati e passati in giudicato. Ha invece accolto la domanda per gli altri, richiamando l’orientamento secondo cui la norma si applica anche al personale delle forze di polizia a ordinamento militare. L’INPS ha appellato la decisione nei soli riguardi di uno dei ricorrenti, contestando la sussistenza del requisito anagrafico.
La Motivazione della Corte
Il Collegio concentra l’esame sull’unico motivo di gravame, che investe l’applicazione dell’art. 6-bis, comma 2, del d.l. n. 387/1987 nella parte in cui richiede il compimento dei 55 anni alla cessazione dal servizio. La questione non attiene all’ambito soggettivo del beneficio — già riconosciuto al personale militare dalla giurisprudenza richiamata dal primo giudice — ma alla verifica del presupposto anagrafico in capo all’appellato.
La Corte ritiene la censura fondata. Dagli atti di causa emerge che l’interessato avrebbe maturato il requisito dei cinquantacinque anni solo il 9 settembre 2018, dunque in epoca successiva alla cessazione dal servizio. Il dato trova riscontro documentale e non è contestato da alcuna difesa, non essendosi l’appellato costituito in giudizio.
Il ragionamento del Collegio è stringente sul piano della successione cronologica dei presupposti. Il beneficio presuppone che il requisito anagrafico sia già integrato al momento in cui il rapporto di lavoro cessa. Il compimento degli anni successivamente a tale data è irrilevante, quale che sia la data di cessazione presa a riferimento tra quelle emergenti dagli atti — quella dichiarata nell’atto di diffida o quella indicata nel ricorso introduttivo e nel prospetto di liquidazione del TFS.
La precisazione non è secondaria. La difesa di primo grado aveva prospettato date di cessazione differenti, ma la Corte osserva che in nessuna delle ipotesi considerate il requisito anagrafico risultava perfezionato. Il motivo di appello è quindi accolto e, in riforma della sentenza impugnata, il ricorso di primo grado è respinto.
Il Collegio compensa integralmente le spese del doppio grado, ravvisando giusti motivi nell’assoluta particolarità della vicenda. La statuizione sulle spese non incide sul principio di diritto affermato, che resta quello della necessaria contestualità tra compimento del requisito anagrafico e cessazione del rapporto.
Nota della Redazione
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