Opere prive di rilevanza sismica e onere di comunicazione al Genio civile (TAR Sicilia n. 2834 del 08.08.2024)
Principi di diritto (Massima)
Gli interventi edilizi privi di rilevanza ai fini della pubblica incolumità non sono soggetti ad autorizzazione sismica né al deposito del progetto presso l’Ufficio del Genio civile, ma richiedono il preavviso scritto allo sportello unico comunale e la comunicazione all’Ufficio del Genio civile, con nomina e accettazione del progettista e del direttore dei lavori e breve descrizione delle opere asseverata dal progettista. Il processo verbale ex art. 96 d.P.R. n. 380/2001 può essere formato sulla base dei rilievi trasmessi dall’autorità comunale, essendo solo eventuali gli ulteriori accertamenti tecnici, rimessi a scelta discrezionale della amministrazione. I provvedimenti repressivi in materia di prevenzione della pubblica incolumità costituiscono atti dovuti e non richiedono la comunicazione di avvio del procedimento. La cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., presuppone la piena soddisfazione della pretesa e non opera per l’opera rimasta estranea all’atto di asseverazione.
Il Fatto
La società ricorrente gestisce un centro benessere in locali condotti in locazione. Con comunicazione di inizio lavori asseverata e successiva C.I.L.A. ha rappresentato interventi di manutenzione straordinaria, la realizzazione di una scala autoportante in profilato metallico di collegamento con il piano cantinato e la diversa utilizzazione di alcuni locali.
A seguito di un sopralluogo congiunto della Polizia Municipale e dell’Ufficio Tecnico Comunale, il Comune ha contestato opere eseguite in assenza di permesso di costruire e ha adottato ordinanza di rimessione in pristino. L’Ufficio del Genio Civile, ricevuta copia del provvedimento repressivo, ha comunicato di aver emesso processo verbale ex art. 96 d.P.R. n. 380/2001 per violazione della normativa sismica, contestando l’inosservanza degli artt. 85, 86, 93 e 94 del d.P.R. n. 380/2001. La società ha impugnato la nota e il verbale davanti al TAR, deducendo difetto di istruttoria, omessa comunicazione di avvio del procedimento e irrilevanza degli interventi ai fini della pubblica incolumità.
La Motivazione della Corte
Il Collegio prende anzitutto atto che la ricorrente, con memoria tardiva, ha rappresentato l’avvenuta asseverazione della irrilevanza sismica degli interventi e il recepimento da parte del Genio civile. Tali circostanze non sono state smentite dall’amministrazione e possono quindi dirsi confermate in punto di fatto, pur rilevando il Tribunale che la dichiarazione di regolare esecuzione non risulta indirizzata al Genio civile né notificata, e che nessun collegamento univoco è ricavabile dalla nota regionale richiamata.
La domanda di cessazione della materia del contendere non può essere accolta integralmente. Ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm. occorre la piena soddisfazione della pretesa, che nel caso concreto manca: la passerella in ferro per l’accesso alla vasca non compare nell’atto asseveratorio. La cessazione opera dunque per i restanti interventi, con esclusione di quest’ultimo, le cui ragioni di omissione sfuggono al Collegio.
Nel merito, la prima censura è infondata. Il modus operandi dell’ente è conforme all’art. 96 d.P.R. n. 380/2001, che consente la trasmissione del verbale sulla base dell’accertamento del fatto costituente violazione: gli ulteriori accertamenti tecnici sono solo eventuali e attengono a una scelta discrezionale insindacabile. Anche la seconda censura è respinta: i provvedimenti repressivi tipizzati e vincolati in materia di pubblica incolumità costituiscono atti dovuti, per i quali non è richiesto l’apporto partecipativo del privato.
Il terzo motivo attinge il merito. Dall’Allegato A al provvedimento regionale di adeguamento dell’elencazione transitoria di cui all’art. 3 del D.L. n. 32/2019, convertito in legge n. 55/2019, emerge che gli interventi privi di rilevanza sono realizzabili senza autorizzazione sismica e senza deposito, ma con preavviso scritto allo sportello unico e comunicazione al Genio civile, corredata di asseverazione del progettista; il direttore dei lavori è tenuto alla dichiarazione di regolare esecuzione. La disciplina mira a responsabilizzare l’autore della costruzione, introducendo un obbligo informativo non rispettato ab origine e, quanto alla passerella, neppure successivamente.
Nell’elenco degli interventi liberi il Tribunale individua la sola ipotesi assimilabile, quella relativa agli elementi non strutturali con rispetto del carico unitario assunto in sede di calcolo. Tale rispetto va dichiarato in sede di comunicazione e la circostanza non è in atti. La passerella non rientra dunque tout court tra gli interventi privi di rilevanza, né la sua irrilevanza strutturale risulta dichiarata. La censura è rigettata, con parziale cessazione della materia del contendere e condanna della ricorrente alle spese.
Nota della Redazione
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