Decadenza della SCIA e divieto di prosecuzione dell’attività di somministrazione per mancato risanamento acustico (TAR Lazio n. 11065 del 16.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La comunicazione di avvio del procedimento di decadenza di una SCIA già perfezionata non deve configurare una “richiesta di conformità”, poiché il meccanismo di cui all’art. 19, comma 3, legge n. 241/1990 opera solo entro sessanta giorni dalla ricezione della segnalazione. La decadenza del titolo abilitativo e il divieto di prosecuzione dell’attività di somministrazione sono legittimi quando derivino dal venir meno dei criteri di qualità acustica e dalla mancata presentazione del piano di risanamento, senza che occorra l’accertamento di una pluralità di infrazioni. La SCIA di subingresso non può essere utilizzata per trasferire un titolo già dichiarato decaduto, potendo l’amministrazione riqualificarla come nuova apertura e dichiararne l’inefficacia ove sia vietata.
Il Fatto
Una società operante nella somministrazione di alimenti e bevande, subentrata a un’altra impresa nella gestione di un locale, impugnava il provvedimento con cui Roma Capitale aveva disposto la decadenza della SCIA e il divieto di prosecuzione dell’attività, per il mancato rispetto del criterio di qualità relativo all’insonorizzazione del locale. Veniva altresì impugnata la successiva nota di inefficacia della SCIA di subingresso presentata dalla ricorrente. La società deduceva vizi di istruttoria e carenza di motivazione, lamentando la mancata allegazione della richiesta di documentazione e la violazione del contraddittorio procedimentale.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ritenuto infondate le censure relative all’incompletezza dell’istruttoria, rilevando che la comunicazione di avvio del procedimento conteneva tutti gli elementi utili a comprendere le ragioni della possibile decadenza: il superamento dei valori limite differenziali di immissione acustica, il mancato raggiungimento del punteggio minimo necessario per l’esercizio dell’attività e l’omessa presentazione del piano di risanamento acustico. Nonostante la chiarezza delle contestazioni, la società aveva scelto di non partecipare al contraddittorio.
Il Collegio ha poi precisato che la mancata allegazione della nota interna del 17 dicembre 2025 era ininfluente, poiché la richiesta di documentazione era stata regolarmente ricevuta dalla ricorrente ed era rimasta ineseguita. Ha inoltre escluso che fosse necessaria una pluralità di rilevazioni delle immissioni, atteso che le disposizioni regolamentari e l’art. 9 legge n. 447/1995 non richiedono l’accertamento di più infrazioni.
Quanto al mancato invio di una “richiesta di conformità”, il TAR ha osservato che tale meccanismo non poteva operare, essendo la SCIA già perfezionata e non applicandosi pertanto l’art. 19, comma 3, legge n. 241/1990. La decadenza, infatti, era dipesa dal venir meno del criterio di qualità n. 7 e dalla successiva mancata presentazione della documentazione di risanamento.
Da ultimo, il Tribunale ha ritenuto legittima la declaratoria di inefficacia della SCIA di subingresso: non essendo possibile trasferire un titolo già decaduto, l’amministrazione aveva correttamente riqualificato la segnalazione come nuova apertura, dichiarandone l’inefficacia in ragione del divieto di cui agli artt. 10, comma 4, e 11, comma 1, della DCC n. 35/2010. Il ricorso è stato pertanto respinto, con compensazione delle spese.
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Nota della Redazione
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