Ottemperanza per carta docente: termine di 90 giorni e commissario ad acta (TAR Lombardia n. 2724 del 29.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice dell’ottemperanza, accertato il passaggio in giudicato della sentenza e l’inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo ex art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, accoglie la domanda e condanna l’Amministrazione a dare esecuzione al giudicato nel termine di 90 giorni. In caso di persistente inottemperanza, nomina sin da ora un commissario ad acta che provvede in via sostitutiva, anche ricorrendo all’istituto del pagamento in conto sospeso in caso di incapienza di fondi sui capitoli di bilancio specifici. Il commissario, se dipendente pubblico preposto alla gestione della spesa, opera senza diritto a compenso.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Busto Arsizio – Sezione Lavoro il riconoscimento del diritto alla carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2022/23 e 2023/24, con condanna del Ministero all’accredito della somma complessiva di euro 1.000,00.
Non avendo l’Amministrazione provveduto all’esecuzione della sentenza, passata in giudicato, e decorso infruttuosamente il termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, la ricorrente adiva il TAR Lombardia per l’ottemperanza, chiedendo anche la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha accertato la rituale notifica della sentenza al Ministero e il suo passaggio in giudicato, nonché l’inutile decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Ha quindi ritenuto fondato il ricorso, non risultando un avvenuto pagamento in favore della ricorrente, nonostante le interlocuzioni con l’Amministrazione e la SOGEI.
La domanda di ottemperanza è stata accolta, con conseguente condanna del Ministero a dare piena esecuzione alla sentenza entro 90 giorni dalla comunicazione della decisione o dalla sua notificazione, se anteriore.
Per l’ipotesi di ulteriore inadempimento, il Collegio ha nominato sin da ora un commissario ad acta nella persona del Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Varese, con il compito di porre in essere tutti gli atti necessari entro 60 giorni dalla richiesta della parte. Il commissario potrà avvalersi dell’istituto del pagamento in conto sospeso ex art. 14, comma 2, del d.l. n. 669/1996, ed è ammessa la delega a un funzionario.
Trattandosi di funzioni rientranti nei compiti istituzionali del funzionario pubblico preposto alla gestione della spesa, non è stata liquidata alcuna somma a titolo di compenso. Le spese del giudizio sono state poste a carico dell’Amministrazione soccombente, liquidate in euro 800,00 oltre accessori e contributo unificato, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
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Nota della Redazione
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