Ottemperanza alla sentenza sul bonus docente e commissario ad acta (TAR Lombardia n. 1472 del 30.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario, il ricorso è ammissibile quando la sentenza sia passata in giudicato e sia trascorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, ai sensi dell’art. 14 del decreto legge n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997. In assenza di prova dell’integrale esecuzione, il giudice amministrativo accoglie la domanda e ordina all’Amministrazione di adempiere, nominando fin d’ora il Commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inottemperanza. La penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e, cod. proc. amm. può essere negata quando l’esiguità del debito la rende eccessivamente afflittiva e manifestamente iniqua. Il Commissario, dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa, non ha diritto ad alcun compenso.
Il Fatto
La ricorrente, docente presso istituti scolastici, aveva ottenuto dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attribuzione in proprio favore della Carta docente di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015, per l’importo di € 500,00 relativo all’anno scolastico 2024/2025. La sentenza, notificata all’Amministrazione e passata in giudicato, non era stata eseguita.
Preso atto dell’inerzia, la docente ha proposto ricorso in sede di ottemperanza, chiedendo la condanna dell’Amministrazione all’erogazione e la nomina di un Commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inottemperanza, oltre alla condanna al pagamento di una penalità di mora. Il Ministero si è costituito chiedendo il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente verificato le condizioni processuali dell’action. La sentenza di cui si chiede l’esecuzione è passata in giudicato per il verificarsi delle condizioni dell’art. 324 c.p.c., come attestato dal Cancelliere del Tribunale di Milano. La sentenza, in copia conforme, è stata notificata all’Amministrazione, sicché alla data di proposizione del ricorso era trascorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del decreto legge n. 669 del 1996.
Il Collegio ricorda che il titolo esecutivo, ai sensi dell’art. 474 c.p.c., è la sentenza dotata di attestazione di conformità, richiamando sul punto Consiglio di Stato, V, 9 gennaio 2024, n. 309. Il termine dilatorio costituisce il lasso temporale minimo che deve intercorrere dalla notifica del titolo presso la sede del debitore al momento dell’esecuzione giudiziale.
Decisiva è risultata l’assenza di prova, da parte dell’Amministrazione resistente, dell’avvenuta integrale esecuzione del disposto della sentenza. Su questa base il ricorso è stato accolto, con condanna dell’Amministrazione scolastica a erogare alla ricorrente l’importo di € 500,00 per l’anno scolastico 2024/2025 entro 90 giorni dalla notifica della sentenza.
Per l’ipotesi di perdurante inottemperanza, il Collegio ha nominato fin d’ora Commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza. Questi assumerà le funzioni solo se investito direttamente dal creditore con propria istanza, trascorso il termine assegnato all’Amministrazione, e provvederà entro i successivi 60 giorni. L’attività rientra nei compiti istituzionali del commissario, dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa pubblica, sicché non è dovuto alcun compenso.
Quanto alla penalità di mora richiesta ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e, cod. proc. amm., la domanda è stata respinta. L’esiguità del debito rende l’invocata penalità eccessivamente afflittiva e manifestamente iniqua. Le spese di lite, liquidate in € 800,00 oltre oneri, seguono la soccombenza e sono corrisposte direttamente al difensore dichiaratosi antistatario.
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Nota della Redazione
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