Ottemperanza alla sentenza di condanna della PA e decorso del termine dilatorio (TAR Sicilia n. 2540 del 16.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato amministrativo, il ricorso esecutivo proposto contro la Pubblica Amministrazione è ammissibile quando sia decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del decreto-legge n. 669/1996, come modificato dalla legge n. 388/2000 e dal decreto-legge n. 269/2003. Accertata la definitività del titolo giudiziale e la persistente inadempienza dell’Amministrazione, il giudice amministrativo ordina l’esecuzione del decisum entro un termine perentorio. Per l’ipotesi di ulteriore inerzia nomina un commissario ad acta, con facoltà di delega, che provvede in via sostitutiva nel termine successivo. La soccombenza dell’Amministrazione giustifica la condanna alle spese di lite, liquidate tenendo conto della semplicità della controversia.

Il Fatto

Il ricorrente ha chiesto al TAR Sicilia l’esecuzione della sentenza della Corte di Appello di Catania n. 2490 del 12 novembre 2019, passata in giudicato. Il titolo confermava la condanna dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Catania al risarcimento del danno disposta dal Tribunale di Catania con la sentenza n. 1691 del 14 marzo 2016, quantificato in euro 33.964,77 oltre spese.

Il titolo giudiziale era stato notificato all’Amministrazione in data 12 settembre 2025. Nonostante la notifica, l’Azienda è rimasta inadempiente. Il ricorso, notificato il 5 giugno 2026, non ha visto la costituzione della resistente.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha esaminato anzitutto la questione preliminare del termine dilatorio. La notifica del titolo esecutivo è avvenuta presso la sede legale dell’Amministrazione il 12 settembre 2025. Al momento della proposizione del ricorso, dunque, era già decorso il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del decreto-legge n. 669/1996 per l’esperibilità delle azioni esecutive nei confronti della Pubblica Amministrazione.

Il giudice ha verificato la definitività del titolo, attestata in atti. La sentenza della Corte di Appello di Catania è passata in giudicato, con la conseguenza che il decisum costituisce ormai vincolo per l’Amministrazione debitrice.

Accertato il presupposto processuale e quello sostanziale, il Tribunale ha rilevato l’inadempienza dell’Azienda Sanitaria. Non essendo state adempiute le obbligazioni derivanti dalla pronuncia, il ricorso è stato accolto. È stato quindi ordinato all’Amministrazione di dare esecuzione alla sentenza entro quaranta giorni dalla comunicazione amministrativa della decisione, ovvero dalla notifica su istanza di parte se anteriore.

Per l’ipotesi di ulteriore inerzia, il Collegio ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Catania, senza ulteriori oneri, con facoltà di delega a un funzionario in possesso della necessaria professionalità. Il commissario provvede in via sostitutiva nel successivo termine di sessanta giorni e deve comunicare tempestivamente l’insediamento alla Segreteria della Sezione Seconda.

Le spese di lite seguono la soccombenza dell’Amministrazione intimata e sono liquidate in euro 700,00, oltre accessori di legge se dovuti, anche in considerazione della particolare semplicità della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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