Ottemperanza al decreto di equa riparazione e penalità di mora (TAR Calabria n. 254 del 19.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza avente ad oggetto i decreti emessi dalla Corte d’appello ai sensi dell’art. 3 legge n. 89/2001 non sono più richiesti la notificazione del titolo esecutivo né il decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, in ragione della specialità del procedimento e della natura del credito. La pubblica amministrazione, una volta decorsi sei mesi dalla presentazione della richiesta di pagamento ex art. 5-sexies legge n. 89/2001, ha l’onere di provare l’avvenuta esecuzione del giudicato, non essendo sufficiente la mera inerzia. È ammissibile la domanda di condanna alla penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. anche quando l’ottemperanza riguardi sentenze di condanna al pagamento di somme di denaro, con funzione sanzionatoria ulteriore rispetto agli interessi legali. Le spese del giudizio di ottemperanza sono poste a carico dell’amministrazione resistente, con distrazione in favore del difensore, e il relativo pagamento può essere affidato al commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.

Il Fatto

I ricorrenti hanno proposto ricorso per l’ottemperanza del decreto emesso dalla Corte d’appello di Catanzaro ai sensi dell’art. 3 legge n. 89/2001, con il quale il Ministero della Giustizia era stato condannato al pagamento, in favore di uno di essi, della somma di euro 5.000,00 a titolo di equa riparazione, oltre interessi legali dalla domanda, e delle spese di lite distratte in favore del difensore. Il titolo era stato pubblicato e ritualmente notificato all’amministrazione.

I creditori hanno inoltrato al Ministero la richiesta di pagamento prevista dall’art. 5-sexies legge n. 89/2001, ma dalla presentazione dell’istanza sono decorsi sei mesi senza alcun adempimento. L’amministrazione intimata, regolarmente notificata, non si è costituita in giudizio. I ricorrenti hanno quindi chiesto l’esecuzione del giudicato e la condanna dell’amministrazione al pagamento della somma ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. per il ritardo ulteriore.

La Motivazione della Corte

Il collegio ha rilevato che il decreto della Corte d’appello è assistito dall’autorità di cosa giudicata, come attestato dalla documentazione prodotta, e che lo stesso è stato ritualmente notificato all’amministrazione. Ha quindi affrontato la questione preliminare dei requisiti dell’ottemperanza ai decreti emessi ex legge n. 89/2001.

Rivedendo la propria precedente giurisprudenza, il TAR ha ritenuto non più necessari, per questa particolare categoria di ottemperanze, la notificazione del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14 d.l. n. 669/1996, richiamando sul punto Consiglio di Stato n. 1423/2021. Tale soluzione si fonda sulla specialità del procedimento e sulla natura del credito, che non tollera ulteriori dilazioni dopo il già lungo percorso giurisdizionale.

Quanto all’onere probatorio, il collegio ha ribadito che la pubblica amministrazione deve dimostrare di avere dato esecuzione al provvedimento giurisdizionale, come affermato da Cass. SS.UU. n. 13533/2001. Nel caso di specie il Ministero non ha fornito alcuna prova dell’avvenuto pagamento, né si è costituito. Sussistono pertanto tutti i requisiti per l’accoglimento dell’azione ai sensi degli artt. 112 ss. c.p.a..

Il TAR ha poi esaminato la domanda di condanna ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., riconoscendone l’ammissibilità anche nelle ipotesi in cui l’ottemperanza concerne sentenze di condanna al pagamento di somme di denaro. Il collegio ha richiamato Cons. St. Ad. Plen. n. 15 del 2014 e la novella introdotta dall’art. 1, comma 781, legge n. 208/2015. Ha quindi determinato la penalità di mora nella misura degli interessi legali per ogni mese o frazione di mese, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e sino all’adempimento spontaneo o all’insediamento del commissario.

Il collegio ha infine posto le spese a carico dell’amministrazione, liquidandole secondo i parametri del D.M. n. 55/2014 per l’esecuzione mobiliare, con distrazione in favore del difensore. Ha disposto che, in caso di mancata refusione, al pagamento delle spese provveda il commissario ad acta, valorizzando il principio di pienezza e concentrazione delle tutele e le ragioni di economia processuale volte a evitare un secondo giudizio di ottemperanza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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