Regolarizzazione alloggio ERP e detenzione senza titolo alla data del 31.12.2017 (TAR Sicilia n. 1352 del 24.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
La regolarizzazione dell’occupazione senza titolo di alloggio di edilizia residenziale pubblica, disciplinata dall’art. 64, comma 2, L.R. Sicilia n. 8/2018 nel richiamo all’art. 1, commi 2, 3, 4 e 5, L.R. n. 11/2002, postula che il detentore occupi abusivamente quel determinato immobile alla data del 31 dicembre 2017. La norma è di carattere eccezionale e non tollera interpretazioni estensive: non rileva il generico status di occupante senza titolo di alloggio popolare, ma l’abusiva detenzione del bene specifico a quella data. Il cambio di alloggio disposto successivamente dall’amministrazione comunale preclude la sanatoria per l’immobile acquisito dopo la scadenza. Appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo la controversia sul diniego di assegnazione in regolarizzazione, quale fase iniziale del procedimento riconducibile all’esercizio di pubblici poteri, con conseguente attrazione della connessa impugnazione della diffida di rilascio.
Il Fatto
La ricorrente ha presentato in data 06.03.2024 istanza di regolarizzazione del rapporto locativo, ai sensi dell’art. 64, comma 2, L.R. n. 8/2018, per un alloggio ERP sito in Taormina che deteneva senza titolo. L’Istituto Autonomo Case Popolari di Messina ha rigettato l’istanza, rilevando che l’immobile in questione le era stato assegnato solo in forza di ordinanza sindacale del 19.03.2019 e che, dunque, esso non era detenuto senza titolo alla data del 31.12.2017 fissata dalla norma. Unitamente al diniego, l’ente ha notificato diffida al rilascio ai sensi dell’art. 18 d.P.R. n. 1035/1972.
La ricorrente ha impugnato entrambi gli atti davanti al TAR, sostenendo che il cambio di alloggio intervenuto nel 2019 non avrebbe mutato il suo status di occupante sine titulo di alloggio popolare, già esistente prima del 2017. L’amministrazione si è costituita eccependo il difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario e, nel merito, l’infondatezza del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente riqualificato l’eccezione di incompetenza come difetto di giurisdizione e l’ha respinta. Il criterio distintivo tra giurisdizione amministrativa e ordinaria, secondo il consolidato orientamento richiamato (Cass., Sez. Un., 8 marzo 2012, n. 3623; Cass., Sez. Un., 20 aprile 2018, n. 9918; Cass., Sez. Un., 26 febbraio 2020, n. 5252 e n. 5253), risiede nella collocazione della controversia nella fase antecedente o successiva al provvedimento di assegnazione.
Nel caso concreto non viene in rilievo un’ipotesi di subentro nel rapporto locativo di un precedente assegnatario, bensì l’assegnazione a titolo di regolarizzazione, che appartiene alla fase iniziale del procedimento e resta riconducibile all’esercizio di pubblici poteri. La connessa domanda di annullamento della diffida di rilascio si configura come strettamente consequenziale e non sposta il riparto, come affermato da Cass. civ., Sez. Un., 9 settembre 2013, n. 20589.
Nel merito, il ricorso è infondato. La disciplina invocata costituisce norma derogatoria e di carattere eccezionale, che ancora la sanatoria all’occupazione dell’alloggio anteriore a una data precisa. Il Collegio ha osservato che la norma non può riferirsi a uno status generico, ma alla detenzione abusiva di un bene determinato a quella scadenza: il riferimento è all’immobile specifico, non alla condizione soggettiva del richiedente.
È risultato comprovato e non contestato che l’alloggio di cui si chiede la regolarizzazione è stato occupato dalla ricorrente solo a seguito del cambio di immobile disposto nel 2019. Difetta dunque il requisito temporale: l’immobile non era detenuto senza titolo al 31 dicembre 2017. Irrilevante, per il Collegio, il richiamo ai due provvedimenti sindacali d’urgenza del 2011 e del 2019, che hanno rispettivamente assegnato e mutato l’alloggio, confermando la provenienza dell’attuale detenzione da un titolo successivo alla data normativa.
Il ricorso è stato pertanto respinto, con compensazione delle spese in ragione della natura della controversia e della peculiarità delle vicende processuali.
Nota della Redazione
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