Rigetto della domanda cautelare per manifesta infondatezza (TAR Emilia-Romagna, Sez. I, n. 239 del 28.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda cautelare di sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato è respinta quando il ricorso, al primo esame sommario proprio della fase incidentale, non appare assistito da idonee ragioni di fondatezza. La valutazione sulla tempestività della notifica del ricorso, ove controversa, è riservata al giudizio di merito e non costituisce ostacolo alla decisione sulla misura cautelare. In caso di reiezione dell’istanza cautelare, le spese della fase possono essere compensate.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero, impugnava dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna il provvedimento con cui la Prefettura di Rimini aveva rigettato una sua istanza. Con il ricorso, notificato e depositato nei termini, chiedeva l’annullamento del provvedimento e domandava, in via incidentale, la sospensione dell’efficacia del diniego. Si costituiva in giudizio il Ministero dell’Interno, per il tramite dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato, contestando la fondatezza delle pretese avversarie.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale, nella camera di consiglio del 28 luglio 2026, ha esaminato la domanda cautelare alla luce del disposto dell’art. 55 cod. proc. amm., che disciplina la sospensione dell’efficacia dell’atto impugnato. La verifica richiesta in tale sede ha ad oggetto la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora, valutati sommariamente e con gli strumenti propri della fase incidentale.
Il Collegio ha rilevato che il ricorso, al primo esame, non risultava assistito da idonee ragioni di fondatezza. Tale carenza di fumus ha determinato il rigetto dell’istanza, senza che occorresse soffermarsi sulla sussistenza del requisito del periculum. Ogni ulteriore valutazione, in particolare quella relativa alla tempestività della notifica del ricorso principale, è stata espressamente riservata al giudizio di merito.
La decisione del reclamo cautelare, in quanto basata su una prognosi di infondatezza del ricorso, non ha pertanto richiesto un approfondimento istruttorio né una delibazione piena delle eccezioni preliminari sollevate dalle parti. Il Collegio ha infine disposto la compensazione delle spese della fase cautelare, in ragione della natura della decisione assunta.
La reiezione della domanda cautelare comporta che il provvedimento impugnato conservi la sua efficacia fino alla definizione del giudizio di merito, ferma restando la possibilità per il ricorrente di coltivare l’azione di annullamento. L’ordinanza è stata dichiarata esecutiva e affidata alla segreteria per le comunicazioni di rito alle parti.
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Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.