Revisione pianta organica farmacie e accessibilità del servizio (TAR Sicilia n. 2562 del 05.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
La revisione biennale della pianta organica delle farmacie, ai sensi dell’art. 2 della legge n. 475/1968, non presuppone in via esclusiva un intervenuto mutamento nella distribuzione della popolazione. Il Comune può rideterminare le circoscrizioni ogni volta che la vigente pianificazione non assicuri più i livelli del servizio farmaceutico, valutando viabilità, accessibilità, distanze e situazioni topografiche, secondo l’art. 5, comma 1, legge n. 362/1991. La scelta rientra in un’ampia discrezionalità amministrativa ed è sindacabile solo per manifesta illogicità o travisamento dei fatti. L’eccesso di potere per sviamento richiede precisi e concordanti mezzi di prova, non mere supposizioni. Il trasferimento all’interno della sede assegnata resta disciplinato dall’art. 1, comma 4, legge n. 475/1968 ed è distinto dal decentramento in zona di nuovo insediamento.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di una farmacia del Comune di Noto, impugna la deliberazione consiliare con cui è stata approvata la revisione della pianta organica delle farmacie, unitamente agli atti connessi e alla perimetrazione delle sedi. La censura centrale è che la modifica serva a consentire lo spostamento della farmacia controinteressata in una zona più accessibile, aggirando il giudicato formatosi su una precedente sentenza che aveva annullato un analogo decentramento.

In primo grado il ricorrente aveva già ottenuto l’annullamento, per difetto di istruttoria e motivazione, del trasferimento disposto fuori dal perimetro della sede assegnata. La nuova delibera ridisegna invece le circoscrizioni, includendo la via di destinazione nell’ambito della sede della controinteressata. Da qui il ricorso e i successivi motivi aggiunti, con cui si deduce sviamento, travisamento, carenza dei presupposti, vizi di partecipazione procedimentale e incompetenza nella perimetrazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie l’eccezione di carenza di legittimazione passiva dell’Assessorato regionale, estromesso dal giudizio, e ritiene assorbita l’eccezione di difetto di interesse per l’infondatezza nel merito.

Il nucleo argomentativo sta nella qualificazione dell’art. 5 della legge n. 362/1991 come norma a fattispecie non tassativa. Richiamando la giurisprudenza del Cons. Stato n. 8346 del 2024, il Tribunale afferma che il mutamento demografico non è presupposto esclusivo della revisione: rileva ogni situazione riconducibile all’interesse pubblico sotteso, ossia il mantenimento degli standard dell’assistenza farmaceutica.

Il giudice distingue poi la vicenda odierna da quella decisa con la precedente sentenza di annullamento. In quel caso si controverteva di un decentramento ex art. 5, comma 2, della legge n. 362/1991; qui si discute di revisione biennale ex art. 2 della legge n. 475/1968, con presa d’atto di un trasferimento interno alla sede, disciplinato dall’art. 1, comma 4, legge n. 475/1968. Mutato il presupposto, la via di destinazione ricade ora nell’ambito della controinteressata, ma ciò non integra di per sé prova dello sviamento.

Lo sviamento di potere, osserva il Collegio richiamando la Sez. V n. 4030 del 2025, esige precisi e concordanti mezzi di prova. La motivazione della delibera indica l’esigenza di adeguare le circoscrizioni alla nuova viabilità e di garantire una migliore accessibilità, segnalando la difficile raggiungibilità del centro storico e l’insufficienza dei parcheggi a fronte di una zona più servita dai mezzi. Il riequilibrio tra la concentrazione di tre farmacie nel centro e l’area sud-est prima non servita è confermato dalle planimetrie prodotte.

Quanto ai criteri, il Collegio richiama la discrezionalità del Comune nel bilanciamento tra popolazione, viabilità, distanze e situazioni topografiche, con sindacato limitato alla manifesta illogicità. Il difetto di motivazione è escluso: per gli atti di pianificazione basta l’indicazione dei profili generali e dei criteri, come precisato dalla giurisprudenza richiamata. I pareri di ASP e Ordine sono obbligatori ma non vincolanti e risultano puntualmente esaminati. La verifica sulla disponibilità di immobili non era dovuta. Il difetto di partecipazione è respinto: l’attività di localizzazione è programmatoria e non impone la comunicazione di avvio ai titolari di sedi esistenti. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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