Accesso agli atti sulla protezione internazionale e silenzio della Commissione (TAR Puglia n. 1236 del 31.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’accesso ai documenti amministrativi costituisce principio generale dell’attività amministrativa, preordinato a favorire la partecipazione dei cittadini e ad assicurare l’imparzialità e la trasparenza. Il diritto di accesso presuppone un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento richiesto, e non può essere volto a un controllo generalizzato dell’operato della pubblica amministrazione. Ai fini dell’esibizione è sufficiente che l’accesso abbia funzione strumentale e propedeutica alla tutela, in qualunque sede, di situazioni idonee a produrre ripercussioni, positive o negative, nella sfera giuridica dell’istante. Il silenzio-rifiuto serbato dall’Amministrazione sull’istanza ostensiva è illegittimo quando il richiedente abbia esplicitato le ragioni della richiesta e non siano opponibili ragioni di riservatezza.

Il Fatto

Il ricorrente aveva presentato domanda di protezione internazionale. Decorso oltre un anno senza alcuna comunicazione sul procedimento, inoltrava via p.e.c. alla Commissione Territoriale un’istanza di accesso agli atti della propria domanda, per ottenere copia della documentazione e dell’eventuale provvedimento conclusivo, al fine di orientare la successiva attività difensiva. L’istanza restava priva di riscontro.

Il ricorrente impugnava quindi il silenzio-rifiuto formatosi ai sensi dell’art. 25, comma 4, l. n. 241/1990, chiedendo l’accertamento del diritto all’accesso e l’ordine di esibizione ex art. 116, comma 4, c.p.a. Il Ministero dell’Interno e la Commissione si costituivano, depositando una relazione della Questura. Con ordinanza istruttoria il TAR disponeva incombenti volti ad acquisire dalla Commissione chiarimenti sull’invio e sulla ricezione della richiesta; l’Amministrazione non adempiva.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce il quadro normativo richiamando l’art. 22, comma 2, l. n. 241/1990, che eleva l’accesso a principio generale dell’attività amministrativa, e l’art. 22, comma 3, secondo cui sono accessibili tutti i documenti detenuti dalla pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse.

Il diritto è tuttavia condizionato alla titolarità di un interesse diretto, concreto e attuale ex art. 22, comma 1, lett. b), e non può tradursi in un controllo generalizzato ex art. 24, comma 3. Nel caso concreto il ricorrente, a mezzo di difensore munito di procura speciale, aveva esposto con chiarezza le ragioni della richiesta: prendere visione degli atti del procedimento relativo alla domanda reiterata, incluso l’eventuale provvedimento conclusivo.

Il Tribunale ritiene che, ai fini dell’esibizione, sia sufficiente una funzione strumentale e propedeutica dell’accesso alla tutela di situazioni anche diverse dal diritto soggettivo o dall’interesse legittimo, purché idonee a incidere nella sfera giuridica dell’istante. Non risultano inoltre, stante l’assenza di difese sul punto del Ministero, ragioni di riservatezza opponibili.

Il silenzio-rifiuto è pertanto dichiarato illegittimo. Il ricorso è accolto con annullamento del silenzio formatosi sull’istanza del 12 marzo 2025 e con ordine alla Commissione di esibire e rilasciare copia degli atti richiesti entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Le spese sono compensate per giuste ragioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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