Nessun terzo condono in area vincolata per opere che aumentano volumetria (TAR Sicilia n. 2563 del 05.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
In ambito sottoposto a vincolo paesaggistico il terzo condono edilizio è escluso per le opere realizzate dopo l’imposizione del vincolo e comportanti aumento di volumetria. L’art. 32, comma 27, lett. d), d.l. n. 269/2003 attribuisce carattere ostativo alla sanatoria anche in presenza di vincoli che non comportino inedificabilità assoluta. La sentenza della Corte costituzionale n. 252/2022 ha chiarito che il rinvio dell’art. 24 l.r. Sicilia n. 15/2004 investe l’intera disciplina statale, limiti compresi. La sanatoria resta possibile solo se ricorrono congiuntamente opere anteriori al vincolo, conformità urbanistica, tipologie di minore rilevanza e parere favorevole dell’autorità preposta. Non sussiste affidamento tutelabile per il lungo tempo trascorso dalla presentazione dell’istanza.
Il Fatto
La ricorrente ha presentato nel 2004 due istanze di sanatoria ai sensi della legge n. 326/2003 per opere edilizie eseguite in area dell’Arcipelago delle Eolie, sottoposta a vincolo paesaggistico con DPRS n. 5098 del 7 settembre 1966. Le opere consistevano nell’ampliamento di un fabbricato e nella costruzione di un ulteriore corpo di fabbrica.
La Soprintendenza ha espresso parere negativo, ritenendo le opere non suscettibili di sanatoria. Avverso tale parere la ricorrente ha proposto ricorso gerarchico, formatosi il silenzio-rigetto per decorso del termine. Ha quindi impugnato il parere, il silenzio-rigetto e la conferma assessoriale, unitamente alla circolare assessoriale n. 2/2022.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla disciplina del terzo condono in Sicilia, regolato dall’art. 24 l.r. n. 15/2004, che richiama l’art. 32 d.l. n. 269/2003. La disposizione richiamata esclude la sanatoria per le opere realizzate su immobili soggetti a vincoli ambientali e paesistici istituiti prima dell’esecuzione delle opere.
Richiamata la sentenza della Corte costituzionale n. 252/2022, il TAR ribadisce che il rinvio regionale investe l’intera normativa statale, limiti compresi. Le previsioni statali sulle tipologie non condonabili costituiscono norme di grande riforma economico-sociale. Ne segue l’infondatezza della tesi della ricorrente sulla sanabilità delle opere in presenza di vincoli relativi.
La Sezione individua le condizioni che consentono la sanatoria in area vincolata: anteriorità dell’opera al vincolo, conformità urbanistica, riconducibilità alle tipologie di minore rilevanza e parere favorevole dell’autorità preposta. Nel caso concreto difetta il requisito della minore rilevanza, poiché le opere hanno comportato un aumento di volumetria.
Il Collegio dichiara inammissibili i motivi non ricompresi nel ricorso gerarchico, in applicazione del principio secondo cui il ricorso giurisdizionale non può ampliare il thema decidendum. Le censure avverso il futuro provvedimento comunale sono comunque sottratte al sindacato ai sensi dell’art. 34, comma 2, cpa.
Quanto all’affidamento, il lungo lasso di tempo dalla presentazione dell’istanza non ne determina il sorgere. Il TAR rigetta in parte il ricorso e lo dichiara in parte inammissibile, compensando le spese e confermando l’ordine di oscuramento dei dati identificativi.
Nota della Redazione
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