Annullabile diniego occupazione suolo per dehors senza preavviso di rigetto (TAR Sicilia n. 1878 del 24.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento che nega l’occupazione di suolo pubblico per l’installazione di dehors è illegittimo ove adottato senza la preventiva comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, prescritta dall’art. 10-bis della legge n. 241/1990. La garanzia procedimentale opera a prescindere dall’esito sostanziale della domanda e impone all’amministrazione di consentire al richiedente un apporto partecipativo e difensivo effettivo. L’omessa attivazione del contraddittorio endoprocedimentale determina l’illegittimità del diniego, con salvezza delle successive determinazioni discrezionali dell’ente, che dovrà riesaminare l’istanza in contraddittorio con l’interessato. La domanda risarcitoria resta invece subordinata alla prova della spettanza del bene della vita e dell’effettivo pregiudizio economico subito.
Il Fatto
La società ricorrente, esercente attività di bar, ha presentato al Comune di Palermo istanza di occupazione di suolo pubblico per l’installazione di elementi c.d. “Dehors”. L’amministrazione ha denegato la richiesta sul presupposto che l’occupazione non garantisse il distanziamento minimo dalla mezzeria, non consentisse la corsia carrabile necessaria al transito dei mezzi di soccorso e del passaggio pedonale e superasse la larghezza massima consentita, pari a un quarto di quella della strada.
Avverso tale diniego la società ha proposto ricorso, deducendo la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 per omessa comunicazione dei motivi ostativi, il difetto di istruttoria e la carenza di motivazione. Ha altresì chiesto la condanna dell’ente al risarcimento del danno, quantificato nelle minori entrate economiche sofferte.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva preliminarmente che il Comune non ha dato esecuzione al dictum contenuto nell’ordinanza cautelare n. 57/2026, con la quale era stato disposto il riesame dell’istanza in contraddittorio con la ricorrente.
Il provvedimento impugnato non è stato preceduto dalla comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, prescritta dall’art. 10-bis della legge n. 241/1990. La società ricorrente non ha quindi potuto partecipare in maniera piena ed effettiva al procedimento.
Da qui l’annullamento del diniego, con salvezza delle successive determinazioni discrezionali dell’amministrazione, che dovrà riesaminare l’istanza in contraddittorio con la ricorrente, tenendo conto del suo apporto partecipativo e difensivo.
La domanda risarcitoria è invece respinta per una duplice ragione. Non risulta acclarata la spettanza del bene della vita, ossia il rilascio dell’autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico. Non risulta inoltre fornita alcuna prova dell’effettiva produzione di un danno e del suo ammontare.
Le spese seguono la prevalente soccombenza e sono liquidate in favore della parte ricorrente.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.