Emersione dal lavoro irregolare: espulsione prefettizia ostativa non contestata (TAR Molise n. 247 del 08.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di emersione dal lavoro irregolare, il diniego fondato su più ragioni autonome resiste alle censure che ne investano una sola. Il decreto prefettizio di espulsione adottato ai sensi dell’art. 13, commi 1 e 2, lett. c), d.lgs. n. 286/1998 integra una condizione ostativa ex art. 103, comma 10, lett. a), d.l. n. 34/2020, con effetto direttamente e automaticamente preclusivo, che l’Amministrazione non può superare in ragione della condotta successivamente serbata. La declaratoria di illegittimità costituzionale della lett. c) del medesimo comma, limitata ai reati inerenti agli stupefacenti di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, non si applica quando il ricorrente non provi che la condanna abbia riguardato un fatto di lieve entità.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero, ha impugnato il decreto con cui lo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura di Campobasso ha respinto, l’11 agosto 2021, l’istanza di emersione presentata nel suo interesse ai sensi dell’art. 103 d.l. n. 34/2020.
Il diniego si fondava su due rilievi: una condanna del 2001 per art. 73 d.P.R. n. 309/1996 e un decreto di espulsione del 2003 del Prefetto di Torino per pericolosità sociale. Il ricorrente ha dedotto l’estinzione degli effetti della condanna e la mancata valutazione delle sopravvenienze favorevoli. L’Amministrazione si è costituita per resistere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva anzitutto che il provvedimento impugnato è plurimotivato: si regge su due ragioni autonome. Il ricorso ha contestato solo la prima, senza articolare censure specifiche contro quella ancorata al decreto prefettizio di espulsione.
Tale profilo è dirimente. L’espulsione disposta ai sensi dell’art. 13, commi 1 e 2, lett. c), d.lgs. n. 286/1998 contiene un giudizio di pericolosità soggettiva che l’art. 103, comma 10, lett. a), d.l. n. 34/2020 rende ostativo alla positiva conclusione del procedimento. L’effetto preclusivo è diretto e automatico, sicché la ragione non contestata basta a sorreggere il diniego (richiamati T.A.R. Campania, sez. VI, n. 223 del 2025 e Cons. Stato, Sez. III, nn. 4601/2025 e 1248/2025).
Nel merito, le censure sulla condanna sono comunque infondate. La lett. c) preclude l’emersione a chi risulti condannato per reati inerenti agli stupefacenti. La Corte costituzionale n. 43 del 2024 ha dichiarato illegittima la norma nella parte in cui non esclude il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990. Il ricorrente non ha però dimostrato che la condanna riguardasse un fatto di lieve entità: il titolo resta indimostrato e la preclusione opera.
Il Collegio esclude infine la censura sulle sopravvenienze. L’interessato versava in condizioni ostative che l’Amministrazione non poteva obliterare in ragione di una condotta asseritamente virtuosa successiva. Il ricorso è rigettato, con compensazione delle spese per eccezionali ragioni.
Nota della Redazione
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