Parere paesaggistico con prescrizioni: necessaria la motivazione sul bilanciamento degli interessi (TAR Sicilia n. 2566 del 23.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il parere paesaggistico, pur espressione di ampia discrezionalità tecnica sindacabile solo ab estrinseco, deve essere congruamente motivato con specifico riferimento alle caratteristiche della fattispecie concreta, dando conto della valutazione degli interessi compiuta. La Soprintendenza deve svolgere una compiuta istruttoria sull’effettivo stato dei luoghi, sul grado di urbanizzazione dell’area, sulle caratteristiche del progetto e sul suo inserimento nel contesto territoriale, ed esplicitare il percorso logico che rende percepibile il contemperamento degli interessi. L’obbligo motivazionale sussiste anche quando il parere sia favorevole ma contenga prescrizioni che modifichino l’entità degli interventi, potendo tali prescrizioni compromettere l’interesse del privato. Il provvedimento non può limitarsi al richiamo dei vincoli o a formule stereotipate, né la motivazione è rinvenibile per relationem in un precedente parere formulato in modo analogo.

Il Fatto

Il ricorrente, proprietario di un edificio nel centro storico di un Comune siciliano, in zona A dello strumento urbanistico, presentava nel 2024 una SCIA alternativa al PDC per interventi di riqualificazione dell’immobile, comprensivi dell’installazione di un impianto fotovoltaico con pannelli complanari sul tetto a falde. Trattandosi di zona vincolata, presentava la relazione paesaggistica e otteneva parere favorevole con prescrizioni, tra cui quella di collocare i pannelli esclusivamente sulle falde interne non prospicienti gli spazi pubblici.

A seguito di novità legislative del 2024 e 2025, il ricorrente presentava una variante comprendente il potenziamento dell’impianto mediante diversa distribuzione dei moduli. La Soprintendenza esprimeva nulla osta sulla variante, ribadendo però la medesima prescrizione di posizionamento sulle sole falde interne. Il ricorrente impugnava tale provvedimento, ritenendo la prescrizione preclusiva del potenziamento e non giustificata.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie il ricorso ritenendo assorbente il vizio di difetto di motivazione. Richiamando Cons. Stato, Sez. VII, 13/05/2026, n. 37849 e Consiglio di Stato sez. I, 29/10/2025, n. 115, il Tribunale ribadisce che l’autorizzazione paesaggistica non può esaurirsi nel richiamo dei vincoli gravanti sull’area né in affermazioni generiche, stereotipate o apodittiche, ma esige una valutazione specifica e contestualizzata di compatibilità dell’intervento rispetto ai valori tutelati.

Tale obbligo si impone non solo quando il parere sia negativo, ma anche quando, autorizzando l’intervento, contenga prescrizioni che ne modifichino l’entità, potendo in tal caso comprimersi l’interesse sotteso all’istanza del privato, che va conseguentemente motivata (T.A.R. Campania – Salerno, Sez. I, 22/02/2025, n. 354). Nel caso concreto il rispetto della prescrizione impedirebbe, secondo la rappresentazione del ricorrente non contestata dall’Amministrazione, il potenziamento dell’impianto.

Il parere impugnato si limita a prescrivere il posizionamento sulle falde interne senza spiegare le ragioni di compatibilità paesaggistica che lo renderebbero necessario. Non descrive il contesto territoriale specifico, non indica i valori paesaggistici da tutelare nel caso concreto, non chiarisce per quale ragione l’installazione sulle falde esterne sia incompatibile con tali valori e quale pregiudizio ne derivi, né esplicita perché l’interesse paesaggistico sia stato ritenuto prevalente rispetto a quello alla transizione energetica (cfr. T.A.R. Venezia – Veneto, Sez. IV, 4/05/2026, n. 1032).

La motivazione, conclude il Collegio, non è nemmeno succinta o meramente apparente, ma del tutto mancante, né è recuperabile per relationem nel precedente parere del 31.10.2024, formulato in maniera simile. Da qui la violazione dell’art. 3 della L. 241/1990, come recepito dall’art. 3 della L.r. 7/2019. Il provvedimento è annullato limitatamente alla condizione n. 3, con onere per l’Amministrazione di rideterminarsi motivatamente, e le spese sono poste a carico della soccombente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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