Trasferimento sede dirigenza scolastica e carenza di interesse del Comune (TAR Calabria n. 1311 del 06.09.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il Comune, quale ente esponenziale della propria comunità, è legittimato a impugnare gli atti di dimensionamento della rete scolastica regionale e provinciale. La legittimazione non basta: l’interesse ad agire richiede la prospettazione di una lesione concreta e attuale, non meramente ipotetica, derivante dall’attuazione dell’atto programmatorio. Il trasferimento della sola sede della dirigenza scolastica, senza soppressione o aggregazione di istituti, non integra di per sé un pregiudizio per la comunità, se le scuole restano operative nelle rispettive sedi. Il parametro dell’unanimità dei Comuni interessati opera solo in caso di riorganizzazione dell’assetto dell’istituzione scolastica intercomunale. Il ricorso che alleghi pregiudizi privi di riscontro probatorio è inammissibile per carenza di interesse.

Il Fatto

Il Comune di Marcellinara impugna il Piano di Dimensionamento Scolastico per il triennio 2024/2025 – 2026/2027, approvato dal Consiglio Provinciale di Catanzaro con Deliberazione n. 59 del 16 ottobre 2023, nella parte in cui assegna al Comune di Settingiano la sede della dirigenza dell’Istituto Comprensivo Don Giuseppe Maraziti. Altri Comuni avevano chiesto il trasferimento, rilevando un maggior numero di allievi nel territorio di Settingiano; Marcellinara si era espressa per il mantenimento della sede attuale.

Con un secondo ricorso il Comune impugna la Deliberazione della Giunta Regionale n. 719 del 15 dicembre 2023, che recepisce il piano provinciale, e, con motivi aggiunti, la DGR n. 1 del 4 gennaio 2024 e la Deliberazione della Provincia n. 1 del 3 gennaio 2024, di conferma. Il ricorrente deduce la violazione delle Linee Guida regionali, il difetto del parere del Consiglio di Istituto, la mancata unanimità dei Comuni e l’eccesso di potere. Provincia e Regione eccepiscono la carenza di interesse; il Ministero dell’Istruzione eccepisce il difetto di legittimazione passiva.

La Motivazione della Corte

Il Collegio riunisce i ricorsi per connessione oggettiva e parzialmente soggettiva e accoglie l’eccezione di difetto di legittimazione passiva del Ministero, estromettendolo dal giudizio: le funzioni decisionali in materia di organizzazione della rete scolastica sono riservate alla competenza regionale e nessun atto dell’amministrazione centrale è stato impugnato.

Nel merito, il Tribunale riconosce che i Comuni, quali enti esponenziali delle rispettive comunità, hanno piena legittimazione a censurare la potestà organizzatoria esercitata in sede di dimensionamento scolastico, richiamando in tal senso TAR Lazio, Latina, sez. I, n. 297/2015, TAR Lazio, Roma, sez. III n. 5299 del 2011 e TAR Friuli-Venezia Giulia, sez. I, n. 465 del 2011. Ritiene però che occorra anche un effettivo interesse, da valutare in concreto rispetto alla specifica doglianza, poiché l’atto di pianificazione ha natura generale, contenuto programmatorio e ampia discrezionalità, sindacabile solo per manifesta illogicità o irragionevolezza.

La lesione dedotta deve essere concreta e non può essere l’effetto automatico del diverso assetto organizzativo ritenuto preferibile dall’amministrazione. Il ricorrente deve indicare elementi verificabili sui pregiudizi derivanti dall’attuazione dell’atto. Sul punto il Collegio richiama TAR Catania, sez. III, n. 3962 del 2021, TAR Palermo, sez. II, n. 2346 del 2024, TAR Lazio, sez. III bis, n. 950 del 2022 e Cons. Stato n. 156 del 2022.

Applicando tali criteri, il trasferimento della sede della dirigenza non pregiudica gli interessi della comunità di Marcellinara: il piano non sopprime alcun istituto, le scuole continuano a operare nelle rispettive sedi e gli adempimenti burocratici e di segreteria sono ormai eseguibili in via telematica. I disagi allegati, il preteso interesse morale, le ricadute sull’indotto economico e i costi di adeguamento della nuova sede restano mere enunciazioni prive di riscontro probatorio. Irrilevante è anche la centralità geografica, poiché il trasferimento è stato chiesto dagli altri Comuni.

Quanto al punto 3.1.2 delle Linee Guida, che imporrebbe l’unanimità dei Comuni, il Collegio osserva che esso opera solo in caso di riorganizzazione dell’assetto dell’istituzione scolastica intercomunale, evenienza esclusa perché l’istituto non è stato interessato da aggregazione, fusione o soppressione. Ricorsi e motivi aggiunti sono pertanto inammissibili, con compensazione delle spese per la peculiarità delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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