Quote di riparto ATO e prescrizione dopo la mancata traslatio iudicii (TAR Sicilia n. 2560 del 23.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
La mancata riassunzione del giudizio nel termine perentorio previsto dall’art. 59, comma 4, della legge n. 69/2009 e dall’art. 11 cod. proc. amm., a seguito della declinatoria di giurisdizione, determina l’estinzione del processo e la caducazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda, ma non dell’effetto interruttivo istantaneo della prescrizione, in applicazione del principio di conservazione secondo compatibilità degli effetti dell’atto. La pendenza di un accordo fra pubbliche amministrazioni per il funzionamento di un ufficio comune devolve la controversia sulle quote di riparto alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. a), n. 2, cod. proc. amm.. La non contestazione dei fatti allegati, ex art. 64, comma 2, cod. proc. amm., esonera dall’onere probatorio e consente di ritenere provati gli atti interruttivi della prescrizione. L’attestazione di copertura finanziaria non costituisce più requisito di validità dell’atto di spesa, ma semplice condizione di esecutività.

Il Fatto

L’Autorità d’Ambito A.T.O. n. 3 di Messina, ente in liquidazione, ha agito per l’accertamento del proprio diritto di credito e per la condanna del Comune convenuto al pagamento di € 59.991,33, a titolo di quote di riparto per le spese di funzionamento della segreteria tecnico-operativa, relative agli anni dal 2004 al 2012, oltre interessi legali.

Il credito era già stato azionato in sede monitoria davanti al Tribunale di Messina, che aveva emesso decreto ingiuntivo e, in sede di opposizione, aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, revocando il decreto. La pronuncia, non impugnata, era divenuta definitiva. Non rispettato il termine per la traslatio, l’Autorità ha proposto nuovo ricorso davanti al giudice amministrativo. Il Comune ha eccepito la carenza dell’atto legittimante, l’assenza di copertura finanziaria e la prescrizione del credito.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il Collegio rileva che il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di declinatoria non è stato rispettato: ne deriva l’estinzione dell’originario giudizio e la mancata conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda. Il nuovo ricorso, tuttavia, possiede i requisiti di sostanza e di forma per valere come autonomo atto introduttivo, sicché va scrutinate nel rito e nel merito.

Sull’eccezione di prescrizione, il Collegio ritiene errata la qualificazione del rapporto operata dal Comune: la vicenda non è riconducibile al contratto di somministrazione né all’appalto, ma a un accordo fra pubbliche amministrazioni, come chiarito dalla sentenza del Tribunale di Messina n. 804 del 21 marzo 2017. La caducazione degli effetti della domanda per la mancata traslatio non travolge l’effetto interruttivo istantaneo, secondo il principio di conservazione: richiama sul punto Cass. civ., sez. I, n. 9865 del 2026 e Cons. Stato, sez. V, n. 10188 del 2025.

L’Autorità ha inoltre comprovato numerosi atti interruttivi, anteriori e successivi al giudizio civile, e su di essi il Comune non ha mosso alcuna specifica contestazione. Il Collegio applica l’art. 115 cod. proc. pen., in realtà art. 115 c.p.c. e art. 64, comma 2, cod. proc. amm.: i fatti non contestati confluiscono nel concetto di prova e la relevatio ab onere probandi consente di ritenerli provati (cfr. C.G.A.R.S. n. 9 del 2024).

Infondata è anche l’eccezione sulla carenza dell’atto legittimante, poiché la ricorrente ha versato in atti la deliberazione del commissario ad acta di approvazione della convenzione e il regolamento di funzionamento della segreteria. Quanto alla copertura finanziaria, l’attestazione non è più requisito di validità dell’atto di spesa, ma condizione di esecutività dello stesso (cfr. TAR Campania n. 1261 del 2026).

Il ricorso è pertanto accolto, con accertamento del diritto al pagamento della somma e condanna del Comune. Le spese sono compensate, salvo l’obbligo di refusione del contributo unificato, sottratto alla potestà del giudice e posto ex lege a carico della parte soccombente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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