Contratti-ponte TPL superati da nuovo provvedimento regionale (TAR Molise n. 240 del 22.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione integra un presupposto di rito accertabile dal giudice in ogni stato e grado, anche d’ufficio, a norma dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.. L’interesse al ricorso deve presentare i caratteri della concretezza e dell’attualità della lesione, da valutare con riferimento all’utilità effettiva ritraibile dall’eventuale annullamento. Il provvedimento sopravvenuto che ridisciplini in modo innovativo la materia, contraddicendo nella sostanza le determinazioni impugnate, ne determina il superamento e l’implicito ritiro, con conseguente improcedibilità delle impugnative. Parimenti, la declaratoria di non interesse resa dalla parte ricorrente, in difetto di opposizione avversaria, impone al giudice di arrestarsi al rito in forza del principio dispositivo.
Il Fatto
Le ricorrenti, società esercenti servizi di trasporto pubblico locale extraurbano in regime di precedente affidamento, impugnavano la delibera di Giunta regionale che aveva approvato lo schema di contratto-ponte per la prosecuzione dei servizi, unitamente all’avviso per l’acquisizione delle manifestazioni di interesse e agli atti connessi. I giudizi si collocano all’esito dell’annullamento della gara di affidamento dei servizi, disposto con precedenti sentenze dello stesso Tribunale.
Con due successivi atti di motivi aggiunti le ricorrenti estendevano l’impugnativa alla determina dipartimentale di approvazione dell’avviso e alla delibera di Giunta che aveva integrato il provvedimento iniziale con ulteriori condizioni. Nel corso del giudizio la Regione non dava corso ai contratti-ponte e adottava una nuova determinazione dirigenziale che affidava temporaneamente i servizi agli attuali esercenti, agli stessi patti e condizioni dei contratti in essere, senza più richiamare gli atti impugnati. Le ricorrenti chiedevano quindi al Collegio di valutare la sopravvenuta carenza di interesse.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale dispone preliminarmente la riunione dei ricorsi, per la condivisione delle vicende di fatto e delle questioni di diritto. Nel merito richiama l’orientamento secondo cui la sussistenza e la permanenza dell’interesse a ricorrere costituiscono fattori indefettibili dell’esercizio del potere giurisdizionale e possono essere valutati dal giudice in qualunque stato del processo, anche d’ufficio.
Il Collegio richiama l’insegnamento dell’Adunanza Plenaria n. 9 del 2014, che identifica l’interesse nel bisogno di tutela giurisdizionale, espressione di economia processuale e connotato da concretezza e attualità del danno. Richiama altresì l’Adunanza Plenaria n. 4 del 2018, che esige la prospettazione di una lesione concreta e attuale e dell’effettiva utilità derivante dall’annullamento, e l’Adunanza Plenaria n. 22 del 2021, che assegna all’interesse una funzione di filtro processuale.
Applicando tali coordinate, il Tribunale rileva che la Regione non ha mai dato corso agli schemi di contratto-ponte, risalenti a oltre un anno. Soprattutto, la nuova determinazione dirigenziale ha disciplinato in modo innovativo la gestione provvisoria delle concessioni, contraddicendo frontalmente i contenuti delle precedenti determinazioni, da ritenersi superate e implicitamente ritirate.
A ciò si aggiunge il comportamento processuale delle ricorrenti, che hanno demandato al Tribunale la valutazione sulla carenza di interesse e hanno confermato in udienza tale posizione, senza obiezioni della difesa regionale. Il Collegio richiama il principio per cui, in presenza di dichiarazione di non interesse, il giudice non può decidere nel merito né sostituirsi alla parte, dovendo solo dichiarare l’improcedibilità. Le impugnative riunite sono pertanto dichiarate improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse, con integrale compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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