Revisione prezzi e variante compensativa: irrilevante la data del SAL (TAR Marche n. 256 del 12.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto dell’appaltatore al compenso revisionale ex art. 26 D.L. n. 50/2022 non dipende dalla data di emissione del S.A.L., ma dal rapporto tra l’anno di presentazione dell’offerta e l’anno di esecuzione delle lavorazioni. La regola di fondo, introdotta dall’art. 29, comma 5, D.L. n. 4/2022, esclude la compensazione per i lavori contabilizzati nell’anno solare di presentazione dell’offerta. L’uso delle congiunzioni “o” e “ovvero” nel comma 6-ter non consente di far sorgere il diritto in virtù del mero slittamento del SAL all’anno successivo. La variante compensativa ex art. 7, commi 2-ter e 2-quater, D.L. n. 36/2022, pur di valenza generale secondo l’ANAC, presuppone una proposta accompagnata da relazione specialistica e progetto di variante; in difetto, l’istanza è inesaminabile.
Il Fatto
Il consorzio ricorrente si aggiudica nel maggio 2022 un appalto di lavori di ripristino della viabilità conseguente agli eventi sismici del 2016, con offerta presentata il 2 maggio 2022 e contratto stipulato il 2 agosto 2022. Nel settembre 2022, alla consegna dei lavori, iscrive riserva per il mancato adeguamento dei prezzi al nuovo prezzario ANAS 2022 rev. 2, adottato in ottemperanza al D.L. n. 50/2022.
Nel febbraio 2023 l’appaltatore chiede in via principale l’adeguamento dei corrispettivi per le opere eseguite nel 2022 e, in via subordinata, l’approvazione di una variante “compensativa” ex art. 7, commi 2-ter e 2-quater, D.L. n. 36/2022. Con nota dell’aprile 2023 la stazione appaltante respinge entrambe le istanze. Il consorzio impugna il diniego e chiede l’accertamento del diritto al compenso revisionale e all’approvazione della variante.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale chiarisce in via preliminare che le controversie in materia di revisione prezzi attengono alla spettanza del compenso revisionale: il giudice amministrativo deve verificare la fondatezza della pretesa sostanziale, a prescindere dalle motivazioni della stazione appaltante. Da ciò deriva il rigetto del motivo sul preavviso di diniego, poiché il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso.
Sul piano sostanziale, il Collegio ricostruisce l’evoluzione normativa. La versione dell’art. 26 in vigore al momento dell’istanza distingueva l’anno di presentazione dell’offerta dall’anno di esecuzione delle opere. Solo tra il 22 aprile e il 31 dicembre 2023 il comma 6-ter ha consentito, in via transitoria, di riconoscere il compenso anche per lavorazioni eseguite nello stesso anno dell’offerta; la modifica introdotta dalla legge finanziaria per il 2024 ha eliminato tale possibilità. La pretesa resta dunque infondata in ogni possibile momento di riferimento.
Il Tribunale respinge la lettura puramente letterale delle congiunzioni “o” e “ovvero”: la contabilizzazione va intesa in senso sostanziale, non identificandosi con la sola emissione del SAL, ed è inverosimile che il diritto dipenda da un evento casuale come la data del documento contabile. Vale la regola generale secondo cui la revisione non spetta per i lavori del primo anno, valendo le condizioni dell’offerta. Quanto al quantum, è condivisa l’eccezione di contraddittorietà della domanda, che invoca il comma 6-ter applicando però la percentuale del 90% anziché quella dell’80%.
Sulla domanda subordinata, il Collegio riconosce che l’art. 7, comma 2-ter, D.L. n. 36/2022 ha valenza generale, come affermato dall’ANAC e ribadito dal Cons. Stato n. 1774/2024. Sotto il profilo sostanziale, però, la variante in corso d’opera presuppone modifiche tipologiche, strutturali e funzionali del progetto. L’appaltatore non ha prodotto alcun elaborato tecnico: l’istanza, priva di contenuto tecnico, era inesaminabile, né la stazione appaltante aveva obbligo di proporre la variante o di segnalare la carenza a un operatore qualificato del settore.
Il ricorso è respinto in tutte le domande, con compensazione delle spese per la novità e complessità delle questioni.
Nota della Redazione
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