Abuso edilizio valutazione unitaria delle opere e ordine di demolizione reale (TAR Marche n. 257 del 12.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
In presenza di una pluralità di interventi edilizi abusivi il giudice amministrativo non ne opera una valutazione atomistica, considerando ciascuna opera isolatamente, ma una valutazione complessiva e d’insieme dell’alterazione urbanistica ed edilizia del territorio, dovendosi apprezzare il collegamento funzionale tra gli interventi e il loro impatto sul carico urbanistico. La qualificazione di un manufatto come pertinenza o opera accessoria non consente di sottrarlo al regime del permesso di costruire quando la realizzazione di nuove superfici, unita all’accertata difformità dai titoli preesistenti, integri una trasformazione urbanistico-edilizia del territorio. L’ordine di demolizione costituisce atto vincolato e dovuto, per la cui adozione non è necessaria la comunicazione di avvio del procedimento, e ha natura riparatoria e carattere reale: colpisce propter rem il proprietario attuale dell’opera anche se estraneo alla sua realizzazione, prescindendo da ogni valutazione sull’imputabilità e sullo stato soggettivo. L’acquisizione gratuita al patrimonio comunale, che segue all’inottemperanza, ha invece natura afflittiva e presuppone l’accertamento dell’imputabilità dell’illecito omissivo.
Il Fatto
I ricorrenti, proprietari di un compendio agricolo, impugnavano l’ordinanza con cui il Comune aveva ingiunto la demolizione di più interventi, contestati come realizzati in parte in assenza di permesso di costruire e in parte in difformità dalle concessioni edilizie rilasciate negli anni Settanta e Ottanta, per una superficie complessiva di 930 m.q.: una struttura prefabbricata destinata a ricovero attrezzi, un fabbricato irregolare adibito a stalla e fienile, una tettoia laterale e ulteriori strutture sul retro.
I ricorrenti deducevano la mancata comunicazione di avvio del procedimento, l’omessa considerazione di un ulteriore titolo abilitativo del 1970, il travisamento dei fatti nella individuazione e consistenza delle opere, la natura pertinenziale dei manufatti minori con conseguente applicabilità dell’art. 37 d.P.R. n. 380/2001 in luogo della demolizione, e infine la propria estraneità materiale agli abusi, risalenti al dante causa.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale respinge il ricorso muovendo dalla corretta individuazione dell’oggetto del provvedimento. L’ordinanza non riguarda il locale agricolo originariamente assentito, ma l’ampliamento ottenuto mediante le successive autorizzazioni e la realizzazione di opere in assenza di titolo. La relazione tecnica comunale documenta che le strutture occupano una superficie di gran lunga superiore a quella assentita e insistono su aree diverse da quelle originariamente autorizzate.
Il nucleo argomentativo riguarda il metodo di valutazione degli abusi. Di fronte a una pluralità di opere non è consentita una lettura atomistica, che consideri gli interventi come indipendenti gli uni dagli altri: occorre recuperare una visione d’insieme che valorizzi il collegamento funzionale e l’impatto sul territorio dell’attività edificatoria. La natura pertinenziale delle tettoie e dei manufatti minori non vale quindi a sottrarli al regime del permesso di costruire, perché la valutazione complessiva dell’alterazione urbanistica preclude la scomposizione dei singoli interventi. Il richiamo all’art. 37 d.P.R. n. 380/2001 è pertanto respinto.
Superata la questione sostanziale, il Collegio affronta il profilo procedimentale. L’esercizio del potere repressivo degli abusi edilizi è attività amministrativa doverosa: i relativi provvedimenti sono atti vincolati per i quali non è necessaria la comunicazione di avvio del procedimento, non essendovi spazio per momenti partecipativi del destinatario.
Quanto alla dedotta estraneità dei ricorrenti, il Tribunale richiama il principio per cui l’ordine di demolizione e l’atto di acquisizione costituiscono due distinte sanzioni. La prima ha natura riparatoria e carattere reale, colpisce propter rem le opere abusive e prescinde dalla imputabilità e dallo stato soggettivo del titolare: può quindi raggiungere il proprietario attuale ancorché estraneo al compimento dell’abuso. La seconda, di natura afflittiva, presuppone l’accertamento dell’imputabilità dell’illecito omissivo della mancata ottemperanza, secondo il principio affermato dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 16 del 2023.
Nel caso concreto il proprietario non ha dimostrato la propria estraneità all’abuso né ha integralmente rimosso le opere, che risultano solo parzialmente demolite. Il ricorso è quindi respinto, con compensazione delle spese in ragione della risalenza del giudizio.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.