Divieto di detenzione armi e disturbo emotivo: legittimo il provvedimento prefettizio (TAR Marche n. 255 del 12.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il divieto di detenzione di armi e materie esplodenti può essere disposto dall’autorità prefettizia non soltanto in presenza di comportamenti aggressivi o violenti, ma anche quando emerga un serio disturbo emotivo del titolare, idoneo a fondare un giudizio di non affidabilità. La detenzione e il porto d’armi costituiscono eccezione al divieto generale di circolare armati e richiedono doti di controllo psichico ed emozionale tali da escludere ogni dubbio sull’abuso, data l’estrema potenzialità offensiva delle armi da fuoco. La legittimità del provvedimento va accertata con riferimento al momento della sua emanazione, non a circostanze sopravvenute. La motivazione succinta è sufficiente ove il riferimento all’episodio di fatto sorregga la valutazione di non affidabilità. Il termine per la conclusione del procedimento ha natura ordinatoria.
Il Fatto
Il ricorrente impugna il provvedimento del Vice Prefetto di Macerata che ha disposto a suo carico il divieto di detenere armi, munizioni e materiali esplodenti, con facoltà di cessione delle armi entro centocinquanta giorni. Il provvedimento si fonda su un intervento dei Carabinieri presso l’abitazione del ricorrente, a seguito di una lite tra condomini, nel corso del quale egli riferiva di non dormire da tre giorni a causa di rumori di provenienza ignota. I militari procedevano al ritiro cautelare delle armi detenute ad uso caccia.
Il ricorrente deduce il mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento e l’eccesso di potere, sostenendo che il provvedimento sarebbe esagerato e ingiustificato perché tutto si ridurrebbe a una lamentela verbale verso un condomino. Il TAR respinge il ricorso.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è disatteso in ragione della pacifica natura ordinatoria del termine del procedimento. Il Collegio rileva inoltre l’assenza di interesse a ottenere anticipatamente un provvedimento ablativo.
Quanto al secondo motivo, il TAR precisa che l’accertamento di legittimità va contestualizzato al momento di emanazione dell’atto. Dagli atti emerge che durante l’intervento il ricorrente, oltre a dichiarare di non dormire da giorni, mostrava segni di non pieno controllo delle proprie emozioni, cedendo alle lacrime durante il colloquio riservato con i militari.
Il Tribunale riconosce che la relazione di servizio attesta che il ricorrente appariva calmo e che non era stata accertata una vera e propria lite, ma una discussione volta a individuare la fonte dei rumori. Ritiene tuttavia che non solo un comportamento aggressivo o violento possa legittimare il divieto di detenzione: anche un serio disturbo emotivo può condurre al giudizio di non affidabilità.
Il Collegio richiama la natura eccezionale della detenzione e del porto d’armi rispetto alla regola generale del divieto di circolare armati. Le armi da fuoco presentano notoria estrema potenzialità offensiva per beni giuridici al vertice della protezione dell’ordinamento.
La motivazione succinta dell’atto è quindi ritenuta sufficiente, perché il riferimento all’episodio descritto sorregge la legittimità del divieto. Nel momento della decisione le circostanze di fatto militavano a favore di un approccio massimamente prudente, ragion per cui l’atto non appare sproporzionato. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese in ragione della peculiarità della vicenda.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.