Opere difformi in area vincolata: serve l’autorizzazione paesaggistica (TAR Abruzzo n. 259 del 21.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
In area soggetta a vincolo paesaggistico, ogni intervento su edificio esistente è soggetto al previo rilascio dell’autorizzazione paesaggistica ove modifichi l’aspetto esteriore dell’immobile, anche quando non comporti aumento di superficie o di cubatura. La sanzione per l’esecuzione di opere prive di autorizzazione paesaggistica è la demolizione, a prescindere dalla presenza del titolo edilizio, ai sensi dell’art. 167, comma 1, del d.lgs. n. 42/2004. Non possono invocare l’effetto sanante delle tolleranze esecutive ex art. 34 bis del d.P.R. n. 380/2001 e art. 7 l.r. Abruzzo n. 52/1989 i nuovi interventi finalizzati a modificare, senza titolo, porzioni di edifici già esistenti e ultimati. Tali disposizioni riguardano i soli scostamenti occorsi in corso d’opera tra misure di progetto e opera finita.
Il Fatto
Il ricorrente impugna l’ordinanza con cui il Comune di Rivisondoli gli ha ingiunto la demolizione di una serie di opere realizzate in difformità dal permesso di costruire n. 24/2006 e dal nulla osta paesaggistico prot. n. 699/2005. Tra le opere contestate figurano un secondo abbaino, l’allungamento della falda del tetto, una struttura in legno a sostegno della copertura della scala d’accesso, l’innalzamento della linea di gronda, l’allungamento del pianerottolo d’ingresso e la traslazione di una finestra.
Il ricorrente non contesta l’esecuzione delle opere, ma ne ridimensiona la portata: le qualifica come varianti contenute entro le tolleranze esecutive, prive di aumento di superficie o cubatura. Resiste il Comune di Rivisondoli, che difende la legittimità dell’ordine ripristinatorio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio individua due circostanze di fatto non contestate e le ritiene decisive: l’immobile è ubicato in area soggetta a vincolo paesaggistico e tutte le opere oggetto dell’ordinanza modificano l’aspetto esteriore dell’edificio senza essere assistite da autorizzazione paesaggistica. Su questa base il ricorso è respinto.
Il percorso argomentativo muove dall’art. 146 del d.lgs. n. 42/2004, che vieta ai proprietari di immobili vincolati di introdurre, senza preventiva autorizzazione, modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici protetti. Il successivo art. 149, comma 1, lett. a) esonera dall’autorizzazione gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, consolidamento statico e restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore degli edifici. Ne deriva che ogni intervento su edificio esistente, pur senza aumento di superficie o cubatura, è soggetto ad autorizzazione ove modifichi l’aspetto esteriore.
Quanto alla sanzione, il Tribunale richiama l’art. 167, comma 1, del d.lgs. n. 42/2004: la demolizione consegue alla realizzazione di opere prive di autorizzazione paesaggistica, indipendentemente dal fatto che siano o meno assistite dal titolo edilizio. Le opere descritte nell’ordinanza — abbaino, innalzamento della linea di gronda, allungamento della falda del tetto e del pianerottolo — incidono su parti esterne dell’edificio e ne variano non solo l’aspetto, ma anche la sagoma originaria.
Il Collegio dichiara poi inconferente il richiamo alle tolleranze esecutive del 2% e del 3%, previste rispettivamente dall’art. 34 bis del d.P.R. n. 380/2001 e dall’art. 7 l.r. Abruzzo n. 52 del 13.07.1989. Entrambe le disposizioni si riferiscono agli scostamenti occorsi durante i lavori tra le misure di progetto e quelle dell’opera finita. Non possono quindi giovarsi dell’effetto sanante nuovi interventi finalizzati ad arrecare, senza titolo, modifiche a porzioni di edifici già esistenti, sul presupposto di contenerle nelle percentuali indicate.
Gli interventi su edifici esistenti e finiti restano soggetti al regime autorizzatorio previsto per le diverse tipologie edilizie, ove non riconducibili alle opere liberamente realizzabili ex art. 6 d.P.R. n. 380/2001 — categoria nella specie non integrata. Il ricorso è respinto, con condanna dei ricorrenti alle spese processuali liquidate in € 2.000,00, oltre accessori di legge.
Nota della Redazione
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