Annullata l’ordinanza di demolizione fondata su presupposti errati e difetto di istruttoria (TAR Abruzzo n. 255 del 21.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
È illegittima l’ordinanza di demolizione che fondi il diniego di sanatoria su un generico richiamo a un vincolo ambientale, senza indicarne gli estremi né la natura, e che applichi l’art. 35 d.P.R. n. 380/2001 a un’opera realizzata su area privata, essendo tale disposizione riferita alle costruzioni su suolo pubblico. Nel procedimento di accertamento di conformità ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001 la legittimazione non spetta soltanto al proprietario, ma anche al responsabile dell’abuso, in ragione dell’effetto estintivo del reato conseguente alla sanatoria. È viziata da difetto d’istruttoria la motivazione che ritenga ostativo il mancato rispetto delle distanze, quando il manufatto riproduca in verticale l’ingombro di una scala preesistente e non sia stata accertata la rispondenza della distanza originaria alla normativa.
Il Fatto
La ricorrente impugna l’ordinanza con cui il Comune ha intimato la demolizione di un locale realizzato a chiusura di un vano sottoscala esterno a un edificio di sua proprietà. L’opera era già stata oggetto di istanza di accertamento di conformità ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001, conclusasi con silenzio-rigetto. Il provvedimento richiama e fa proprie le motivazioni ostative emerse in quel procedimento.
Il ricorso si articola in tre motivi: eccesso di potere per presupposti errati e travisamento dei fatti; applicazione del regime dell’art. 37 d.P.R. n. 380/2001 in luogo della demolizione; contraddittorietà e difetto di istruttoria in ordine alla legittimazione, al vincolo paesaggistico e alle distanze. Il Comune non si è costituito. All’udienza pubblica la causa è passata in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta preliminarmente la qualificazione dell’atto. L’ordinanza non è meramente esecutiva del silenzio-rigetto, perché contiene un’espressa e motivata conferma dei rilievi ostativi. Si tratta di conferma e non di atto meramente confermativo, con la conseguenza che è autonomamente impugnabile.
Nel merito, il primo profilo riguarda il vincolo ambientale. Il provvedimento lo richiama in modo del tutto generico: non emergono gli estremi del vincolo né se si tratti di vincolo ex lege o amministrativo. Le censure di difetto d’istruttoria e di motivazione sono pertanto fondate.
È accolto anche il rilievo sull’art. 35 d.P.R. n. 380/2001. La disposizione riguarda le opere realizzate su suolo pubblico, mentre l’intervento insiste su un’area che la ricorrente condivide in proprietà con un privato. Il richiamo normativo è dunque inconferente.
Quanto alla legittimazione, il Collegio rileva che l’ordinanza contesta la mancanza di proprietà esclusiva in capo alla ricorrente. Il rilievo è inconferente: legittimato a presentare l’istanza ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001 non è solo il titolare, ma anche il responsabile dell’abuso. L’estensione rispetto all’art. 11 d.P.R. n. 380/2001, che riserva al proprietario la facoltà di chiedere il permesso di costruire, si spiega con l’effetto estintivo del reato urbanistico-edilizio conseguente alla sanatoria, del quale risponde anche l’autore dell’abuso.
Infine, il capo relativo alle distanze è viziato da difetto d’istruttoria. Il manufatto consiste nella chiusura del sottoscala esterno: la foto allegata all’istanza conferma che è stato realizzato un muro che proietta in verticale fino a terra la sporgenza originaria della scala. Deve quindi presumersi che il manufatto si trovi, rispetto al fondo frontista, alla stessa distanza della scala. Non essendovi stata variazione dei distacchi originari, manca l’accertamento sulla rispondenza della preesistente distanza alla normativa. Il provvedimento è annullato, con assorbimento delle altre censure; le spese sono dichiarate irripetibili in ragione dell’obiettiva incertezza sulla sanabilità dell’opera.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.