Il rigetto allo stato degli atti chiude il procedimento e va impugnato (C.G.A.R.S. n. 259 del 30.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
La nota con cui l’Amministrazione dichiari l’impossibilità di accogliere l’istanza e la carenza dei presupposti per il suo accoglimento costituisce provvedimento conclusivo del procedimento, non atto soprassessorio. Il rigetto allo stato degli atti è pur sempre rigetto e onera il privato alla tempestiva impugnazione. La clausola che prospetti una futura attivazione d’ufficio dell’istruttoria non muta la natura decisoria dell’atto: diversamente opinando, si attribuirebbe allo stesso la valenza di illegittima sospensione sine die. Gli atti amministrativi vanno interpretati, ove possibile, nel senso che li renda legittimi.
Il Fatto
La società appellante aveva chiesto il rilascio ex art. 36 cod. nav. di una concessione demaniale marittima per l’occupazione di un’area costiera. L’Amministrazione regionale rispondeva con una nota che dichiarava l’impossibilità di attivare al momento l’istruttoria e l’impossibilità di accoglimento dell’istanza, riservandosi di attivare l’istruttoria una volta chiarite le problematiche richiamate.
La società proponeva ricorso avverso il silenzio. Il TAR Sicilia lo dichiarava inammissibile, ritenendo il procedimento già concluso dalla nota. La società impugna la decisione sostenendo che la nota sia atto soprassessorio, inidoneo a concludere il procedimento. L’Amministrazione resiste in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il punto dirimente è la qualificazione della nota. Secondo il Collegio, il profilo decisivo sta nell’esplicitazione della carenza dei presupposti per l’accoglimento dell’istanza, inequivocamente dichiarata dall’Amministrazione nella parte conclusiva dell’atto. Nello stesso senso depone la dichiarata impossibilità di attivare l’istruttoria, indicativa della volontà di non accogliere la richiesta.
L’errore dell’appellante è verosimilmente ingenerato dalla clausola conclusiva sulla futura attivazione d’ufficio dell’istruttoria. Il Collegio ritiene però che tale previsione non possa intendersi in senso letterale, occorrendo pur sempre un’istanza di parte. Diversamente, al provvedimento andrebbe ascritta la valenza di illegittima sospensione sine die del procedimento.
Il Consiglio enuncia il criterio interpretativo: gli atti amministrativi vanno letti nel senso che consenta loro di essere legittimi anziché illegittimi, ove possibile. Nel caso concreto le espressioni usate hanno significato univoco e non ambiguo, e confermano la natura decisoria della nota.
Da qui la conclusione: un provvedimento di rigetto allo stato degli atti resta un provvedimento di rigetto e onera la parte interessata alla tempestiva impugnazione. L’appello è pertanto infondato e viene respinto. Resta ferma la possibilità per la società di ripresentare l’istanza, purché contraddistinta da un quid novi rispetto a quella già decisa.
Le spese del grado sono compensate, in ragione della causa dell’errore interpretativo in cui è incorsa la società appellante.
Nota della Redazione
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