Divieto di armi e guida in stato di ebbrezza: motivazione non integrabile (Cons. Stato n. 1548 del 27.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il diniego di rinnovo della licenza di porto di fucile per uso caccia si fonda su un giudizio prognostico di affidabilità del soggetto e di assenza di rischio di abuso delle armi, distinto e più stringente rispetto al giudizio di pericolosità sociale. A tal fine gli artt. 11 e 43 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza consentono di valorizzare anche situazioni non sfociate in condanne penali, purché non ascrivibili a buona condotta. La motivazione dell’atto amministrativo è contenuto insostituibile della decisione e non può essere integrata nel giudizio con ragioni postume. Il giudice che rigetti l’impugnazione sulla base di rationes estranee all’impianto motivazionale dell’atto incorre in ultrapetizione e viola il principio di separazione dei poteri.

Il Fatto

Il Questore ha respinto l’istanza di rinnovo del porto di fucile per uso caccia presentata da un privato cittadino. Il diniego si basava su due precedenti per guida in stato di ebbrezza e sul fatto che l’interessato sarebbe stato controllato in più occasioni in compagnia di soggetti con precedenti penali e di polizia. Il provvedimento richiamava anche un parere negativo del Comando dei Carabinieri competente.

L’interessato ha impugnato il diniego davanti al TAR Lombardia, che ha respinto il ricorso, valorizzando tra l’altro un procedimento per esercizio arbitrario delle proprie ragioni, conclusosi con remissione di querela e conciliazione. Ha proposto appello, contestando sia il merito della valutazione questorile sia il difetto di motivazione della sentenza, per non avere esaminato analiticamente i motivi proposti e per avere considerato un episodio non richiamato nel provvedimento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie la doglianza sul capo della sentenza che ha valorizzato il procedimento per esercizio arbitrario delle proprie ragioni, estraneo al provvedimento questorile. La giurisprudenza, ricorda Palazzo Spada, è consolidata nel ritenere che la motivazione costituisca l’essenza e il contenuto insostituibile della decisione amministrativa, anche in ipotesi di attività vincolata, e non possa essere emendata o integrata da una motivazione postuma prospettata in giudizio. Il giudice che escluda l’illegittimità dell’atto sulla base di rationes non presenti nell’impianto motivazionale incorre in ultrapetizione e nella violazione dell’art. 34, comma 2, d.lgs. n. 104 del 2010, come affermato da Cons. giust. amm. Sicilia, 09/10/2023, n. 663, Cons. Stato, Sez. V, 30/06/2023, n. 6392 e Cons. Stato, Sez. VI, 28/06/2021, n. 4887.

Passando al merito, la Corte ritiene che i soli precedenti per guida in stato di ebbrezza siano sufficienti a giustificare il diniego. Gli artt. 11 e 43 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza prevedono ipotesi tassative di esclusione della licenza, ma al di fuori di esse residua un ampio margine di apprezzamento, potendo il porto d’armi essere negato a chi non mantenga una buona condotta o non dia affidamento di non abusare delle armi.

Il divieto ha valenza tipicamente cautelare: non richiede la prova dell’avvenuto abuso e mira a prevenire delitti e sinistri involontari derivanti dalla disponibilità di armi in capo a soggetti non pienamente affidabili. Il giudizio sotteso non è di pericolosità sociale, ma prognostico sull’affidabilità, per certi versi più stringente del primo, potendo fondarsi su situazioni prive di ricadute penali o di misure di pubblica sicurezza (Cons. Stato, Sez. III, 19/07/2024, n. 6530).

Nel caso concreto i due episodi, pur distanti nel tempo, suscitano seri dubbi sull’affidabilità e sulla propensione a rispettare le regole di prudenza; quello del 2019 ha comportato il ritiro della patente ed è aggravato dall’orario notturno. La Corte distingue nettamente il piano della condotta da quello dell’idoneità psico-fisica: il superamento della visita medica ai sensi del d.m. 28 aprile 1998, che all’art. 1, n. 5, richiede l’assenza di dipendenza da alcool, non esclude il giudizio prognostico negativo fondato sulle sanzioni riportate.

Assorbite le censure sulle frequentazioni controindicate, l’appello è respinto, con compensazione delle spese in ragione della particolarità della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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