Carta docente, ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro (TAR Lombardia n. 764 del 16.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo accerta l’inadempimento dell’Amministrazione all’obbligo portato dal giudicato e la condanna a darvi completa esecuzione entro il termine fissato. L’accertamento presuppone che il titolo sia divenuto definitivo e che sia infruttuosamente decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto per le amministrazioni statali. Esperito inutilmente tale termine, l’obbligo di conformarsi al giudicato non richiede ulteriori allegazioni del creditore quando l’inadempimento risulti documentato e non contestato. Al perdurare dell’inerzia consegue la nomina del Commissario ad acta, che adotta gli atti sostitutivi necessari all’assolvimento del mandato. L’incarico affidato a un dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa può essere espletato senza liquidazione di compenso.

Il Fatto

La ricorrente ha ottenuto dal Tribunale di Pavia, Sezione Lavoro, una sentenza che accerta e dichiara il suo diritto a ottenere la carta docente per gli anni scolastici dal 2020/2021 al 2023/2024 e condanna l’Amministrazione a metterla a disposizione. Il titolo, notificato in data 11.05.2024, è rimasto inadempiuto.

Non essendovi stata impugnazione, è intervenuto il passaggio in giudicato, attestato dalla cancelleria del Tribunale di Pavia in data 30.07.2025. È decorso infruttuosamente il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo la condanna all’integrale esecuzione e, in caso di persistente inadempimento, la nomina di un Commissario ad acta.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale affronta la questione dell’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario, in materia di riconoscimento del diritto alla carta docente. Il ricorso è proposto ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., che disciplina il giudizio di ottemperanza.

Il Collegio verifica anzitutto i presupposti processuali. La sentenza del Tribunale di Pavia è divenuta definitiva per difetto di impugnazione e il relativo passaggio in giudicato è attestato dalla cancelleria. È inoltre decorso senza esito il termine dilatorio di centoventi giorni, entro cui le amministrazioni statali devono completare le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali. Tali circostanze integrano i requisiti di ammissibilità del rimedio.

Nel merito, il Tribunale rileva che la pretesa fatta valere dalla ricorrente risulta adeguatamente documentata. A fronte dell’inadempimento allegato, l’Amministrazione, pur costituitasi in giudizio, non ha contestato il mancato adempimento dell’obbligo portato dal titolo. L’inerzia, dunque, resta provata e non controversa, e il ricorso è fondato.

Conseguentemente l’Amministrazione è condannata a dare completa esecuzione al giudicato, per il contributo alla formazione, provvedendo entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza. Decorso inutilmente tale termine, provvederà, entro i successivi sessanta giorni, un Commissario ad acta, nominato sin d’ora nel Direttore generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza, con facoltà di delega e di avvalersi delle strutture regionali.

Il Tribunale precisa che, trattandosi di funzioni commissariali affidate a un dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa per l’istruzione, non si dà luogo alla liquidazione di alcun compenso. Le spese seguono la soccombenza, con distrazione a favore dei difensori dichiaratisi antistatari ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ. e degli artt. 26 e 39 cod. proc. amm.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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