Veranda precaria legittima ma opere interne abusive da demolire (C.G.A.R.S. n. 260 del 30.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
La chiusura di un terrazzo realizzata con strutture precarie di alluminio e vetri, facilmente rimovibili, rientra nella deroga dell’art. 20 l.r. n. 4/2003 e non necessita di titolo abilitativo. La fictio derogatoria non consente però di assimilare gli spazi racchiusi agli spazi interni dell’abitazione: negli spazi coperti sono ammessi soltanto gli utilizzi e gli interventi compatibili con la preesistente condizione di apertura, senza sovraccarico urbanistico. La realizzazione di una cucina in muratura, la demolizione di porzione del muro perimetrale e l’innalzamento del muretto di confine superano tale limite, determinano l’inglobamento della veranda nell’abitazione e integrano un illegittimo mutamento di destinazione d’uso. In applicazione del principio di proporzionalità, la sanzione demolitoria può colpire le sole parti abusive, lasciando indenne la veranda che in sé considerata è legittima.
Il Fatto
Gli appellanti avevano realizzato sul terrazzo di pertinenza dell’immobile, sul finire del 2016, un ampliamento di circa nove metri quadrati in alluminio e vetri con copertura a falda inclinata. Contestualmente avevano demolito una porzione del muro perimetrale e dismesso l’infisso di accesso al terrazzo, installato una cucina in muratura con impianto elettrico e idrico e innalzato di circa 45 cm uno dei muri di confine.
Il Comune aveva ingiunto la demolizione ai sensi dell’art. 33 d.P.R. n. 380/2001. Il TAR Sicilia, Sez. II, con sentenza n. 1610/2021, aveva respinto il ricorso, escludendo la natura precaria delle opere e l’applicabilità dei limiti di tolleranza di cui all’art. 12 l.r. n. 16/2016. Gli appellanti hanno censurato tale ricostruzione, invocando la deroga dell’art. 20 e la qualificazione delle opere interne come manutenzione straordinaria.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla portata dell’art. 20 l.r. n. 4/2003, che sottrae a titolo abilitativo la chiusura di terrazze entro i limiti dimensionali previsti, purché realizzata con strutture precarie, cioè suscettibili di facile rimozione. La norma introduce una deroga eccezionale e va interpretata nei suoi confini testuali, senza estensioni analogiche.
La fictio legislativa opera sul piano della qualificazione urbanistica, non su quello della funzionalità abitativa. Lo spazio racchiuso non diventa spazio interno: resta un’area che, prima della chiusura, era aperta. Ne deriva che sono compatibili soltanto gli utilizzi e le opere che sarebbero stati ammissibili anche in tale condizione originaria. Il Collegio richiama il parere delle Sezioni riunite n. 771 del 2015 e le pronunce n. 330 del 2023 e n. 1296 del 2022, che hanno escluso l’inglobamento della veranda nell’abitazione e richiamano il comma 6 dell’art. 20, che vieta la variazione della destinazione d’uso originaria.
Poiché la struttura in alluminio e vetri è autonoma rispetto alle opere interne, si pone la questione se l’abuso debba essere valutato necessariamente in modo globale o se le parti possano essere scisse. Il Collegio, seguendo il principio di proporzionalità affermato dalla sentenza n. 330 del 2023, ritiene che la sanzione demolitoria possa limitarsi alle componenti abusive, ogni volta che il ripristino di queste ultime lasci indenne ciò che in sé non è illegittimo.
La veranda è pertanto legittima. Sono invece illegittime la demolizione della porzione di muro perimetrale, la cucina in muratura e l’innalzamento del muretto di confine. Tali opere, non precarie né facilmente rimovibili, hanno di fatto inglobato la veranda nell’abitazione, integrando l’illegittima modifica della destinazione d’uso. L’appello è quindi accolto in parte: l’ordinanza di demolizione è annullata limitatamente alla veranda, restando valida per le altre opere. Il secondo motivo è assorbito e le spese di entrambi i gradi sono compensate.
Nota della Redazione
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