La rinuncia all’interesse a decidere impone la dichiarazione di improcedibilità dell’appello (Cons. Stato n. 2610 del 30.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo, quando la parte appellante dichiara espressamente di non avere più interesse alla decisione del gravame, il giudice non può esaminare il merito dei motivi di appello, né procedere d’ufficio, né sostituire la propria valutazione a quella della parte sull’interesse ad agire. Deve invece adottare una pronuncia conforme alla dichiarazione resa e dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. La rinuncia processuale non apre alcun sindacato sul merito della controversia e non impone l’accertamento della fondatezza delle censure originarie.

Il Fatto

La società appellante aveva presentato al Comune un’istanza di autorizzazione per l’installazione di una stazione radio base su una torre piezometrica di proprietà comunale, ricadente all’interno di un parco nazionale e in zona sottoposta a vincolo paesaggistico. La società ha sostenuto la formazione del silenzio-assenso ai sensi dell’art. 44 del d.lgs. n. 259/2003, per l’inerzia dell’amministrazione e la mancata convocazione della conferenza di servizi.

Il Comune ha poi comunicato l’archiviazione con esito negativo della pratica, per mancanza della prova della disponibilità del sito. Il TAR ha respinto il ricorso, escludendo il perfezionamento del titolo per silenzio-assenso e ritenendo non impugnato il provvedimento negativo sopravvenuto. La società ha proposto appello con sette motivi.

La Motivazione della Corte

Nel corso del giudizio di appello la società ha depositato un atto con cui ha comunicato di aver conseguito l’obiettivo della copertura radioelettrica mediante l’installazione in un altro sito e di non avere più interesse a coltivare il giudizio, chiedendo la declaratoria di improcedibilità e la compensazione delle spese.

Il Collegio ha preso atto di tale dichiarazione e ha richiamato il principio, qualificato come ius receptum nella giurisprudenza amministrativa, secondo cui, in presenza di espressa dichiarazione del ricorrente di non avere più alcun interesse alla decisione, il giudice non può decidere la controversia nel merito, né procedere d’ufficio, né sostituirsi nella valutazione dell’interesse ad agire.

La Corte ha quindi adottato una pronuncia conforme alla dichiarazione resa, dichiarando l’improcedibilità del ricorso in appello per sopravvenuta carenza di interesse. In tal modo il Collegio ha evitato ogni esame dei motivi di gravame, lasciando integro il percorso argomentativo della sentenza di primo grado.

Quanto alle spese, il Collegio ha ritenuto giustificata la compensazione tra le parti, in considerazione della peculiarità della fattispecie, nonostante la richiesta del Comune di condanna dell’appellante alla rifusione. Il richiamo alla pronuncia Cons. Stato, Sez. IV n. 1464/2025 conferma l’orientamento consolidato in materia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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